In base al diritto vigente, i cittadini iraniani che vivono in Svizzera sono soggetti al diritto del loro Paese in determinati ambiti del diritto delle persone, del diritto di famiglia e di quello successorio, in virtù di un accordo bilaterale stipulato da Berna nel 1934 con l'allora Impero persiano.
Nella prassi questa normativa speciale comporta regolarmente difficoltà, poiché il diritto della nazione asiatica si discosta talvolta in modo significativo dai principi dell'ordinamento giuridico svizzero ed è accessibile ai tribunali solo con notevole dispendio di risorse, ha illustrato la portavoce della commissione Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).
Il protocollo di modifica, elaborato congiuntamente dai due Paesi, abroga tale eccezione. In futuro, ai cittadini iraniani residenti in Svizzera si applicheranno quindi le norme generali del diritto internazionale privato. Nei settori fondamentali del diritto privato - tra cui il diritto delle persone, matrimoniale, in materia di mantenimento, di divorzio, di filiazione, patrimoniale e successorio - verrà impiegato in linea di principio il diritto svizzero.
Secondo la commissione preparatoria, l'adeguamento proposto contribuisce a una maggiore certezza del diritto, semplifica i procedimenti e facilita l'applicazione da parte dei tribunali. Argomenti che nessun "senatore" ha confutato.
Diversamente dalla Svizzera, Teheran rimanda al diritto dello Stato d'origine, il che significa che ai cittadini elvetici nella repubblica islamica sarà ancora applicato il diritto svizzero delle persone, di famiglia e di successione.