La Commissione degli affari giuridici ha deciso con 16 voti contro 6 di proporre alla Camera l’approvazione dello sviluppo dell’acquis di Schengen concernente la protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

09.073 n Sviluppo dell’acquis di Schengen. Protezione dei dati personali

La maggioranza della Commissione propone al Consiglio nazionale di entrare in materia e di adottare sostanzialmente il disegno del Consiglio federale. Propone tuttavia di stralciare l’articolo 26 capoverso 5 della legge federale sulla protezione dei dati («la sua remunerazione [= dell’Incaricato] non dpende dalla valutazione delle sue prestazioni»); pur condividendo l’intenzione di garantire l’indipendenza dell’Incaricato anche in questo ambito – non è ipotizzabile che le prestazioni di un incaricato indipendente siano valutate in un colloquio annuale come quelle de collaboratori dell’Amministrazione – la Commissione desidera una migliore formulazione della disposizione.

Una prima minoranza contesta la necessità della revisione e proporrà alla Camera d non entrare in materia: constata che il diritto svizzero è ampiamente conforme alle esigenze internazionali e lo reputa pertanto sufficiente. Altre minoranze proporranno modifiche, di varia entità, nell’ambito della deliberazione di dettaglio.

Il disegno concerne una decisione quadro del Consiglio dell’UE del 27 novembre 2008. L’atto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen e deve essere recepito dalla Svizzera. Il suo campo d’applicazione è limitato alla comunicazione di dati effettuata nell’ambito della cooperazione instaurata da Schengen; gli Stati Schengen mantengono tuttavia la libertà di applicare tale normativa ai loro regimi nazionali. La decisione quadro corrisponde ai principi della Convenzione 108 del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale e prevede alcune norme specifiche relative alla comunicazione dei dati.

La legislazione svizzera non soddisfa pienamente le esigenze relative alla conservazione dei dati personali nell’interesse della persona in questione, le condizioni applicabili in caso di trasferimento di dati ricevuti da uno Stato a uno Stato terzo, a un organismo internazionale o a persone fisiche o giuridiche, il dovere d’informare la persona interessata di ogni  raccolta di dati che la concerne e l’indipendenza dell’autorità di controllo. Il disegno tiene pure conto delle raccomandazioni dell’Unione europea formulate in occasione della valutazione della Svizzera, secondo le quali l’indipendenza dell’Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza deve essere rafforzata.

08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile

Nella sua ultima seduta, la CAG-N aveva iniziato l’esame di dettaglio della parte relativa al diritto della SA. Con 15 voti contro 10 ha deciso ora di incaricare il dipartimento competente, ossia il DFGP, di elaborare una modifica della sistematica del diritto della SA affinché questo sia diviso in due parti: una applicabile a tutte le società e l’altra applicabile esclusivamente alle società quotate in borsa. La Commissione attenderà questa proposta prima di riprendere l’esame del disegno.

05.404 n Iv. Pa. Divieto di compiere mutilazioni sessuali

Nella primavera 2009, la Commissione aveva posto in consultazione un progetto preliminare volto ad attuare l’iniziativa parlamentare summenzionata. Proponeva di introdurre nel Codice penale una norma specifica che comminasse una pena detentiva di dieci anni al massimo o una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere contro chiunque compia l’ablazione totale o parziale degli organi genitali femminili esterni o, in qualsiasi altro modo, mutili gli organi genitali femminili senza motivo medico. La CAG-N proponeva inoltre che l’intervento non fosse punibile  se la persona lesa era consenziente ed era maggiorenne al momento dei fatti.

La Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione. Se l’introduzione nel CP di una norma che reprimi specificamente le mutilazioni genitali femminili è approvata da gran parte degli ambienti interessati, la maggioranza di questi ultimi rifiuta categoricamente che l’autore non sia punibile se la persona lesa era maggiorenne e aveva acconsentito. Il ventaglio delle sanzioni proposto è pure stato contestato. Il rapporto sui risultati della consultazione è disponibile sul sito Internet della Commissione.

La sottocommissione che aveva elaborato il progetto preliminare è stata incaricata di rivedere il testo.

05.412 n Iv. Pa. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale

Con 19 voti contro 3 e 1 astensione, la Commissione ha adottato un progetto preliminare volto a concretizzare l’iniziativa parlamentare Recordon, la quale intende modificare l’articolo 141bis CP affinché non sia più la volontà dell’autore ad essere costitutiva del reato, bensì il possesso o il mancato possesso di questo sui valori patrimoniali al momento in cui li ha ricevuti. La Commissione intende in tal modo porre rimedio alla situazione attuale che reputa insoddisfacente. Secondo il diritto vigente, infatti, è punibile chiunque ha utilizzato senza averne il diritto valori patrimoniali in suo possesso indipendentemente dalla sua volontà, dunque senza intervento da parte sua, sovente in seguito a un errore di trasferimento (art. 141bis CP). Stando alla giurisprudenza, non è per contro punibile chi riesce a farsi trasferire illecitamente una somma di denaro mediante truffa, sempre che non abbia agito con astuzia e che non sussistano gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP). Una minoranza desidera abrogare l’articolo 141bis CP. La Commissione porrà il progetto preliminare in consultazione.

Avamprogetto di ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM)

La Commissione si è pronunciata sull’avamprogetto di ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) posta in consultazione fino al 15 settembre 2009. Raccomanda al Consiglio federale di rivedere fondamentalmente questo avamprogetto che si muove in una direzione sbagliata e non tiene sufficientemente conto dei modi di vita attuali nei quali i genitori assumono oneri familiari e hanno parallelamente una vita professionale. Raccomanda di disciplinare la presa a carico durante il giorno e la presa a carico a tempo pieno in due ordinanze distinte. Ritiene che il regime dell’autorizzazione dovrebbe essere l’eccezione e non la regola e che occorre disciplinare soltanto la protezione necessaria del bambino qualora i genitori non possano assumerla. La Commissione raccomanda in particolare di rinunciare in gran parte alla regolamentazione concernente le procedure di domanda, d’autorizzazione e di sorveglianza, ai corsi di formazione continua, di stralciare il divieto di prendere a carico un bambino come pure la disposizione penale.

09.427 Iv. Pa. Roth-Bernasconi. Adozioni internazionali. Migliorare le procedure

Infine, la Commissione si è occupata di questa iniziativa parlamentare che intende apportare diversi miglioramenti nell’ambito delle adozioni internazionali. Ha deciso di differire la sua decisione in merito al seguito da darvi visto che il progetto di ordinanza, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, va nella stessa direzione dell’iniziativa. 

 

La Commissione si è riunita il 29 e 30 ottobre 2009 a Berna, sotto la presidenza della consigliera nazionale Gabi Huber (PLR. I liberali radicali/UR). A parte della seduta era presente la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna,  30 ottobre 2009 Servizi del Parlamento