Con la raccomandazione 1 formulata nel suo rapporto del 5 settembre 2017, la CdG-N chiedeva al Consiglio federale di controllare che per l’impiego dei mezzi tecnici per il conteggio elettronico dei voti ci fossero piani d’esercizio e che questi ultimi fossero sottoposti a una verifica periodica.
Nel suo parere del 1° dicembre 2017 il Consiglio federale si è detto disposto a dar seguito a questa raccomandazione e a tal fine ha previsto di affidare alla Cancelleria federale l’incarico di definire i requisiti applicabili ai piani d’esercizio e a un’istanza superiore il compito di verificarne il rispetto.La CdG-N ritiene incongruente questa ripartizione dei compiti tra l’autorità d’approvazione e quella incaricata di definire requisiti validi per i piani d’esercizio. In questo caso ci si potrebbe chiedere se il Consiglio federale adempie il suo obbligo legale di cui all’articolo 84 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici (LDP) che recita: «L’utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale». La CdG-N non comprende inoltre perché, nell’ambito dell’articolo 84 capoverso 2 LDP, al Consiglio federale non sia attribuito un «ruolo decisivo», come questi scrive nel suo parere.
La CdG-N conferma inoltre anche le raccomandazioni 2 e 3. Il Consiglio federale deve in particolare fare in modo che i piani d’esercizio prevedano il rilevamento effettuato in maniera casuale e indipendente di campioni statisticamente significativi, in grado di dimostrare la plausibilità del risultato finale del conteggio.
La CdG-N reputa positivo che il Consiglio federale cerchi il dialogo con i Cantoni e che intenda coinvolgerli nell’attuazione delle raccomandazioni nel quadro della ripartizione delle competenze vigente.Il Consiglio federale è invitato a prendere posizione in merito al rapporto sintetico entro il 25 maggio 2018.
Conclusi gli accertamenti sui richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea
Nell’altro suo rapporto pubblicato oggi, la CdG-N giunge alla conclusione che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta facendo un buon lavoro per quanto concerne i richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea e che al momento non è necessario alcun intervento dal punto di vista dell’alta vigilanza parlamentare.
È da inizio 2016 che la CdG-N si sta occupando della questione dei richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea, data la grande risonanza che questo tema ha avuto nell’opinione pubblica. Quanto pubblicato in questo rapporto si basa da un lato su vari rapporti della SEM e dell’European Asylum Support Office (EASO) e, dall’altro, su audizioni di rappresentanti della SEM e della Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (SES/DFAE).
Oltre ai recenti sviluppi della situazione in Eritrea e di quella in Svizzera (numero di richieste d’asilo, inasprimento della politica d’asilo) il rapporto affronta anche la tematica dei viaggi in Eritrea.Su quest’ultimo punto la CdG-N ha ritenuto che i pareri e le dichiarazioni dei rappresentanti della SEM fossero convincenti e comprensibili. Occorre in particolare rilevare che molti Eritrei residenti in Svizzera già da anni si sono naturalizzati o hanno ricevuto un permesso C e, per questo motivo, possono recarsi anche nel loro Paese d’origine.
Sebbene per il momento non sia necessario un altro intervento da parte dell’alta vigilanza, la CdG-N invita la SEM a continuare a seguire attentamente la situazione in Eritrea e, all’occorrenza, ad adattare ulteriormente la prassi in materia di asilo.Di conseguenza, nella seduta del 23 marzo 2018 la CdG-N ha deciso di chiudere provvisoriamente gli accertamenti in merito ai richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea.
Presieduta dalla consigliera nazionale Doris Fiala (PLR-I Liberali radicali, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 23 marzo 2018.