La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone l'approvazione del progetto di revisione della legge sulla protezione dei dati (03.016) che era stato modificato in alcuni punti dal Consiglio nazionale nel corso dell'ultima sessione autunnale.

La commissione propone all'unanimità di approvare la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (03.016). Ha in gran parte seguito la versione modificata del progetto adottata dal Consiglio nazionale che ha giudicato adeguata alle esigenze dell'economia. Contrariamente al primo Consiglio propone tuttavia di introdurre l'obbligo di informare espressamente una persona quando una decisione che produce effetti giuridici al suo riguardo o che influisce su di lei in misura significativa è presa sulla base esclusiva di un trattamento automatizzato di dati (art. 7b). Per la commissione si tratta di evitare che la valutazione della personalità di una persona sia effettuata sulla sola base di una decisione automatizzata, senza che intervenga una valutazione umana e senza che la persona interessata sia informata del modo in cui la decisione è stata presa. Per la commissione, tale obbligo di informazione può essere configurato in modo da non implicare, in particolare per le imprese interessate, sovraccarichi amministrativi importanti. Per quanto riguarda le disposizioni penali concernenti la violazione del segreto d'ufficio, una minoranza della commissione propone un rafforzamento volto a estendere la punibilità ai casi di negligenza (art. 35). La maggioranza intende mantenere il diritto attuale che prevede la punibilità unicamente delle infrazioni intenzionali.

La commissione approva all'unanimità la decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 2005 di dare seguito all'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Erwin Jutzet (04.444 Iv pa. Periodo di riflessione obbligatoria e articolo 111 CC) che mira a rendere più flessibili le norme sul periodo di riflessione obbligatoria prima che la volontà di divorziare possa essere confermata. Ai sensi dell'articolo 111 capoverso 2 del Codice civile, il giudice pronuncia il divorzio su richiesta comune se, dopo un periodo di riflessione di due mesi a partire dall'udienza, i coniugi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e la loro convenzione sugli effetti del divorzio.

La commissione ha esaminato una mozione depositata dal consigliere nazionale Gysin, adottata dal Consiglio nazionale, volta a migliorare la protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (03.3212 Mo CN). La commissione ritiene che c'è un bisogno di legiferare in questo settore e che una mozione in questo ambito è giustificata. Con 6 voti contro 7 ha tuttavia deciso che occorre precisare il testo della mozione in vari punti. Si pronuncerà definitivamente su questo oggetto in occasione della sua prossima seduta nel gennaio 2006

Infine, la commissione propone all'unanimità di approvare un accordo tra la Svizzera e la Slovenia sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità (05.016). Segue così la decisione del Consiglio nazionale.

La commissione si è riunita a Berna il 21 novembre 2005, presieduta dal consigliere agli Stati Rolf Schweiger (ZG/RL).

Berna, 22.11.2005    Servizi del Parlamento