Dopo aver sentito il consigliere nazionale Roger Köppel, l’Ufficio del Consiglio nazionale ha deciso, con 8 voti contro 4 e 1 astensione, di non pronunciare alcuna misura disciplinare nei suoi confronti. L’Ufficio si riserva il diritto di adottare misure in caso di recidiva.

Il 12 settembre 2022 l’Ufficio ha deciso, su proposta della Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del consigliere nazionale Roger Köppel per violazione del segreto di commissione. Sentito in proposito l’11 novembre 2022, Roger Köppel ha potuto fornire le sue spiegazioni.

Il consigliere nazionale Roger Köppel è stato accusato di avere divulgato, nel suo podcast del 24 marzo 2022, informazioni contenute in un documento classificato «confidenziale» della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) e di avere in tal modo violato il segreto di commissione.

Nel corso dell’audizione, il consigliere nazionale Roger Köppel ha sostenuto di avere ottenuto da altre fonti le informazioni da lui divulgate, e ancor prima di ricevere il documento della CPE-N. Come giornalista ha il diritto di non divulgare le fonti delle sue informazioni. Per questo motivo l’Ufficio è nell’impossibilità di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Köppel abbia materialmente e scientemente violato il segreto di commissione. Il consigliere nazionale Roger Köppel ha inoltre dimostrato in modo credibile di essere dispiaciuto per quanto accaduto, indicando che in futuro agirà con maggiore scrupolo e che continuerà ad attenersi rigorosamente alle norme disciplinari e procedurali. Per questi motivi – applicando il principio in dubio pro reo –, l’Ufficio rinuncia a pronunciare una misura disciplinare nei suoi confronti.

Per l’Ufficio, l’agire del consigliere nazionale Roger Köppel lascia comunque supporre che egli abbia ignorato i livelli di classificazione dei documenti, che in qualità di parlamentare è tenuto a rispettare. Questo comportamento denota una mancanza della necessaria sensibilità.

In caso di recidiva, l’Ufficio si riserva pertanto il diritto di adottare delle misure.