Nella sua seduta del 21 agosto 2018, la Commissione aveva sentito alcuni esperti e rappresentanti dei gruppi d’interesse in merito al controprogetto indiretto del Consiglio nazionale. Per tener conto delle loro critiche, ha deciso di apportare in più punti diverse modifiche redazionali. Il regime di responsabilità, che nel disegno del Consiglio nazionale era previsto nell’articolo 55 CO (Responsabilità del padrone di azienda), è stato trasferito in un nuovo articolo 55a. La Commissione ha inoltre rielaborato le disposizioni relative al diritto internazionale privato: propone ora di assoggettare al diritto svizzero l’intero regime di responsabilità, in modo da migliorare la certezza del diritto e semplificarne l’applicazione.
La divergenza di fondo più importante rispetto al disegno del Consiglio nazionale è costituita dalla decisione della Commissione (presa con 7 voti contro 6) di introdurre un regime di sussidiarietà. In tal modo la CAG-S intende evitare che si instauri un cosiddetto «Forum shopping». Nella misura in cui ciò sia ragionevole, è nel Paese interessato che si deve condurre un’azione contro le filiali con sede all’estero che hanno commesso una violazione dei diritti umani o delle norme ambientali. La Commissione non vuole in tal modo derogare al principio previsto dal diritto processuale civile svizzero, secondo cui il foro giuridico del convenuto si trova nel luogo in cui è domiciliato. Propone invece che in materia di responsabilità delle multinazionali tale principio si applichi in modo meno rigido. In tal modo, una società madre con sede in Svizzera potrà essere perseguita se l’attore rende verosimile che un’azione contro la filiale all’estero che ha causato i danni è ostacolata in modo sensibile rispetto a un’azione introdotta in Svizzera, in particolare se è poco probabile che la giurisdizione straniera renda, entro un termine adeguato, una decisione che può essere riconosciuta in Svizzera. Una minoranza propone che si rinunci a introdurre un regime di sussidiarietà.
La Commissione ha inoltre introdotto la possibilità per le imprese di far controllare e certificare da un'impresa di revisione il rapporto a riprova della dovuta diligenza. Secondo la proposta della Commissione, il giudice deve tenere conto di tale certificazione nel giudicare un'azione ai sensi dell'articolo 55a CO. Con il voto preponderante del presidente, la maggioranza della Commissione mantiene la versione del Consiglio nazionale secondo cui l'obbligo di diligenza si estende alle «relazioni commerciali con terzi» analogamente alle linee guida dell'OCSE. In questo modo si intende essenzialmente l'intera catena di valorizzazione e fornitura. Una minoranza chiede che l'obbligo di diligenza sia limitato ai fornitori.
Con un voto sul principio, con 7 voti contro 3 e 3 astensioni la Commissione si è detta contraria allo stralcio della disposizione concernente la responsabilità. Una minoranza auspica che il controprogetto indiretto preveda un obbligo di diligenza e di rendiconto ma escluda qualsiasi disposizione relativa alla responsabilità.
Affinché il Consiglio nazionale abbia tempo a sufficienza per le proprie deliberazioni, la Commissione chiede alla propria Camera di prorogare di un anno, ossia fino al 10 aprile 2020, il termine per la trattazione dell’iniziativa popolare.
Presieduta dal consigliere agli Stati Robert Cramer (G, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 19 febbraio 2019.