I parlamentari ricevono una retribuzione, rimborsi spese, un’indennità di percorso, prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità, un contributo previdenziale, prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso e una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali.

Il sistema delle indennità parlamentari è un sistema di reddito da lavoro e di rimborso delle spese. Soltanto l’indennità di percorso e il sistema previdenziale parlamentare si fondano sul principio delle indennità di perdita di guadagno.

I. Retribuzione

I.1. Indennità di lavoro

Per i lavori preparatori i parlamentari ricevono una retribuzione annua di 26'000 franchi (art. 2 LI). Per ogni giorno di presenza alle sedute delle Camere è versata una diaria di 440 franchi (art. 3 cpv. 1 LI).

I parlamentari che presiedono una commissione, una delegazione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro ricevono una diaria doppia (art. 9 cpv. 1 LI). Ai parlamentari che, su incarico di una commissione, presentano una relazione orale al Consiglio è versata un’indennità supplementare pari a metà della diaria (art. 9 cpv. 2 LI).

I.2. Indennità di perdita di guadagno

I parlamentari che abitano lontano e devono effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna ricevono, oltre alla retribuzione annua e alla diaria, un’indennità di percorso (art. 6 LI). Questa ammonta a 22.50 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che supera i 90 minuti (art. 6 cpv. 3 OAFLI). L’indennità di percorso si compone per un terzo di un risarcimento per perdita di guadagno e per due terzi di un risarcimento spese (art. 6 cpv. 1 OAFLI).

Sulla retribuzione dei parlamentari (indennità di lavoro e risarcimento per perdita di guadagno) – considerata «reddito da attività dipendente» ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 7 cpv. 1 lett. i OAVS) – sono dovuti contributi sociali. Pertanto, parlamentari e Confederazione sono tenuti al versamento dei contributi AVS/AI/IPG nonché dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 2 cpv. 1 LADI).

In quanto reddito imponibile, la retribuzione dei parlamentari è altresì soggetta a tassazione.

Tipo di retribuzioneScopoImportoObbligo contributivo AVS/AI/IPG/ADImponibileImporto medio per consigliere nazionale (2023)Importo medio per consigliere agli Stati (2023)
Retribuzione annuaIndennità per la preparazione ai lavori parlamentari26'000.–26'000.–26'000.–
DiariaIndennità per seduta delle Camere, delle commissioni o dei gruppi parlamentari440.–

45'561.-54'849.-
Indennità per il presidente della commissione + Indennità supplementare per seduta di commissione440.–
2'112.- 4'921.-
Indennità per il relatore della commissioneIndennità supplementare per ogni relazione orale davanti alle Camere220.-
⅓ dell’indennità di percorsoIndennità di perdita di guadagno per ogni quarto d’ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna7.50
487.-823.-

II. Rimborsi spese

A copertura delle spese di personale e di materiale connesse all’adempimento del mandato parlamentare, ai membri delle Camere è versata un’indennità annua di 33'000 franchi (art. 3a LI). Ai presidenti dei due Consigli e ai vicepresidenti è inoltre corrisposto un assegno rispettivamente di 44’000 e di 11’000 franchi a copertura dei disborsi e delle spese sostenute nell’esercizio del mandato (art. 9 OAFLI).

In aggiunta alle indennità menzionate, i parlamentari ricevono un’indennità per vitto e pernottamento e un’indennità per le spese di viaggio.

L’indennità per il vitto è di 115 franchi per giorno di seduta; l’indennità di pernottamento è pari a 180 franchi (art. 3 cpv. 1 e 2 OAFLI). Quest’ultima è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi, sempre che la distanza dal luogo di domicilio non possa essere percorsa in 30 minuti al massimo utilizzando i mezzi pubblici o sia superiore a dieci chilometri in linea d’aria. Per le attività all'estero, l'indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 395 franchi al giorno (art. 3 cpv. 3 dell'OAFLI).

A copertura delle spese di viaggio i parlamentari possono scegliere di ricevere un abbonamento generale di prima classe o un contributo forfettario di importo corrispondente al costo dell’abbonamento generale; per le manifestazioni all’estero la Confederazione rimborsa i costi di viaggio effettivi (art. 4 cpv. 1 e 4 OAFLI).

Le indennità per il rimborso delle spese non sono imponibili e su di esse non vanno versati contributi AVS/AI/IPG/AD.

Tipo di rimborso speseScopoImportoObbligo contributivo AVS/AI/IPG/ADImponibileImporto medio per consigliere nazionale (2023)Importo medio per consigliere agli Stati (2023)
Indennità annuaIndennità annua a copertura delle spese di personale e di materiale33'000.–nono33'000.–33'000.–
Indennità per il vittoImporto forfettario per giorno di seduta 115.–no
no11'163.-13'527.-
Indennità di pernottamento Importo forfettario per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi; non è versato se il luogo di domicilio dista meno di 10 chilometri in linea d’aria o è raggiungibile con i mezzi pubblici in meno di 30 minuti180.–no
no10'326.-12'221.-
​Indennità per il vitto e di pernottamento per le attività all’estero ​Importo forfettario per ogni giorno di seduta e di viaggio ​395.- ​no​no1'278.-​1'150.-
⅔ dell’indennità di percorsoRimborso spese per ogni quarto d’ora di viaggio eccedente i 90 minuti tra il domicilio e Berna (cfr. sezione I.2)15.–nono975.-1'646.-
Indennità per spese di viaggioAbbonamento generale di 1a classe o indennità forfettaria di importo corrispondente al costo dell’abbonamento generalenono5’040.- 5’040.-

III. Prestazioni in caso di malattia, infortunio, maternità o paternità

Il parlamentare deve assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera (art. 8 cpv. 1 LI). Nel caso di malattie o infortuni di cui il parlamentare è vittima durante l’esercizio delle proprie funzioni all’estero, le spese che ne derivano sono prese a carico dalla Confederazione sempre che non siano assunte dall’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del parlamentare (art. 8 cpv. 2 LI).

Se è impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio, il parlamentare ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa (art. 3 cpv. 2 LI). I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa​ (art. 3 cpv. 3 LI).

L’importo sostitutivo della diaria è imponibile e su di esso sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

IV. Contributo previdenziale

A titolo di compensazione per le perdite finanziarie che un parlamentare con un’attività professionale subisce nell’ambito della previdenza professionale a causa del mandato parlamentare, la Confederazione gli versa fino all’età di 65 anni compiuti un contributo previdenziale (art. 7 cpv. 1 LI) pari a 14'112 franchi. Il parlamentare finanzia l’indennità di previdenza in ragione di un quarto (art. 7 cpv. 1 OAFLI).

Il contributo previdenziale è versato a un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; secondo pilastro) oppure a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) (art. 7 cpv. 2 LI). Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte all’istituto di previdenza del parlamentare, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato (art. 7 cpv. 3 LI).

Sui versamenti effettuati in un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (secondo pilastro) non sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD; lo sono invece sui versamenti in un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).

A prescindere dalla formula di previdenza privata scelta dal parlamentare, il contributo della Confederazione alla previdenza privata per la vecchiaia costituisce reddito imponibile. Il contributo di previdenza versato a un istituto di previdenza riconosciuto ai sensi della LPP (secondo pilastro) o a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è invece un contributo tendenzialmente deducibile.

V. Prestazione complementare agli assegni famliari

La Confederazione versa ai parlamentari una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali (art. 6a LI; art. 31 cpv. 1 LPers) se questi ultimi sono inferiori (art. 51a cpv. 1 OPers) a:

  • 388.55 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno,
  • 250.90 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno,
  • 273.30 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.

Nel calcolo della prestazione complementare si tiene conto anche degli assegni familiari che il parlamentare o l’altro genitore percepisce per un’altra attività lavorativa (art. 51a cpv. 2 OPers).

Gli assegni familiari sono imponibili ma su di essi non sono dovuti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

Fatti e cifre

Membri del Consiglio nazionale

Fino al 1964 i consiglieri nazionali ricevevano unicamente una diaria e un’indennità per le spese di viaggio; dal 1965 anche un’indennità di pernottamento. La retribuzione annua è stata introdotta nel 1969 seguita, nel 1972, dall’indennità per il vitto. A queste si sono aggiunti nel 1981 l’indennità di percorso, nel 1988 il contributo previdenziale e nel 2003 l’assegno familiare.

AnnoIndennità annuaRetribuzione annuaDiariaVittoPernottamentoPrevidenza
19693'000-70-30-
197210'000-1504040-
198115'000-2306060-
198316'500-2507070-
198818'00012'000250701202'500
199018'00012'000 300851303'500
199718'00012'000 300851605'587
200118'00012'000 400851605'933
200330'00021'000 400851606'077
200430'00021'000 4008516012'154
200530'00021'000 40011017012'154
200630'00021'000 40011017012'730
200730'00021'000 40011017012'730
200830'000 25'00042511017012'730
200931'750 25'00042511017013'132
201031'750 25'00042511017013'132
201131'750 25'00042511017013'364
201233'000 26'00044011518013'364
201333'000 26'00044011518013'478
201433'000 26'00044011518013'478
201533'000 26'00044011518013'536
201633'000 26'00044011518013'536
201733'000 26'00044011518013'536
201833'000 26'00044011518013'536
201933'000 26'00044011518013'652
202033'000 26'00044011518013'652
202133'000 26'00044011518013‘766
202233'000 26'00044011518013‘766
202333'000 26'00044011518014‘112

Membri del Consiglio degli Stati

Fino al 1999, in ottemperanza alla Costituzione federale, i membri del Consiglio degli Stati venivano indennizzati dal proprio Cantone. In realtà, già dal 1850 la Confederazione versava loro una diaria e l’indennità per le spese di viaggio per ogni seduta commissionale alla quale partecipavano. Nel 1972 fu sancito per legge che i membri del Consiglio degli Stati sarebbero stati indennizzati dai Cantoni per la partecipazione alle sessioni consiliari e per i lavori generali di preparazione e dalla Confederazione per il rimanente. Dal 2002 sono indennizzati esclusivamente dalla Confederazione e ricevono lo stesso compenso dei membri del Consiglio nazionale.

Rapport factuel: Indemnités des députés (PDF)

ENTWICKLUNG DER EINKOMMEN UND (SPESEN-) ENTSCHÄDIGUNGEN: DURCHSCHNITTLICHE WERTE JE RATSMITGLIED (PDF)