I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore dell’Assemblea federale.

I. Compiti

I Servizi del Parlamento hanno l’incarico di assistere l’Assemblea federale nell’adempimento dei suoi compiti.

  • Pianificano e organizzano le sessioni delle Camere federali e le sedute delle commissioni parlamentari.
  • Sbrigano i lavori di segretariato, traduzione e verbalizzazione dei dibattiti delle Camere e delle commissioni.
  • Prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, nelle questioni tecniche e procedurali.
  • Informano il pubblico sull’Assemblea federale e sulle sue attività.
  • Coadiuvano l’Assemblea federale nella cura delle relazioni internazionali.
  • Gestiscono la Biblioteca del Parlamento e forniscono ai parlamentari servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell’informazione.
  • Mettono a disposizione un’infrastruttura adeguata e svolgono svariati altri incarichi specifici di un’amministrazione parlamentare.

Fatti

Nell’articolo 155 la Costituzione federale stabilisce che, per adempiere i suoi compiti, l’Assemblea federale può far capo ai servizi dell’Amministrazione federale. Con questa disposizione il costituente ha voluto assicurare che il Parlamento abbia accesso alle necessarie conoscenze tecniche senza dover creare un’amministrazione parallela.

Gli organi dell’Assemblea federale o i Servizi del Parlamento che operano su loro mandato fanno capo ai servizi dell’Amministrazione federale soprattutto quando il Parlamento elabora propri progetti di atti normativi a seguito di un’iniziativa parlamentare. I servizi dell’Amministrazione federale assistono i Servizi del Parlamento anche nell’adempimento di compiti di natura tecnico-amministrativa.

II. Organizzazione

 

I Servizi del Parlamento sono composti dai quattro settori seguenti:

  • il settore «Informazione», responsabile dell’informazione, delle relazioni pubbliche, del web e del Bollettino ufficiale;
  • il settore «Commissioni & ricerca», composto dalle segreterie di commissione e dalla biblioteca del Parlamento;
  • il settore «Relazioni internazionali & plurilinguismo», responsabile delle traduzioni e del supporto amministrativo agli organi del Parlamento che operano nell’ambito della politica estera;
  • il settore «Infrastruttura & Sicuerzza», che comprende la sicurezza e il servizio responsabile della gestione dei Servizi del Parlamento stessi.

A cui si aggiungono:

  • due segreterie delle Commissioni di vigilanza,
  • la Segreteria centrale,
  • il Servizio giuridico,
  • l'area «Prestazioni digitali»,
  • il Servizio delle risorse umane e finanze.

I Servizi del Parlamento sono posti sotto la direzione del segretario generale dell’Assemblea federale, coadiuvato da una direzione composta da sei persone.

La Delegazione amministrativa esercita la vigilanza sui Servizi del Parlamento. Essa è composta da membri dell’Ufficio delle due Camere, in numero di tre per ciascuna, eletti dalla Conferenza di coordinamento di norma dalle fila della presidenza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Fatti

Originariamente la Cancelleria federale si occupava anche degli affari di cancelleria dell’Assemblea federale. La Segreteria dell’Assemblea federale è stata istituita nella prima metà del XX secolo e successivamente è stata affiancata da ulteriori servizi. I Servizi del Parlamento sottostavano tecnicamente all’Assemblea federale e ai suoi organi, sul piano amministrativo dipendevano invece dalla Cancelleria federale. Soltanto con la Costituzione federale del 1999 i Servizi del Parlamento sono stati completamente scorporati dalla Cancelleria federale.

Fonti

  • Giovanni Biaggini, art. 155 BV N1, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007 (in tedesco).
  • Karl Stengel, Die Parlamentsdienste im Bund. Entstehung, Arbeitsweise und verfassungsrechtliche Grundlage, Berna/Stoccarda 1977 (in tedesco).