Con un’interrogazione un parlamentare, una maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su importanti affari di politica interna o estera. All’atto del deposito l’autore può chiedere che l’interrogazione sia dichiarata urgente.

Il Consiglio federale risponde alle interrogazioni per scritto di norma entro la sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). Le interrogazioni e le risposte del Consiglio federale non sono trattate nella Camera; le interrogazioni sono liquidate con la risposta del Consiglio federale (art. 125 cpv. 2 LParl).

Le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane (art. 30 cpv. 3 RCN, art. 26 cpv. 3 RCS). Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN, art. 26 cpv. 3 RCS). Nel Consiglio nazionale la dichiarazione d’urgenza compete al presidente della Camera; se l’urgenza è negata, l’Ufficio della Camera decide definitivamente (art. 30 cpv. 2 lett. b RCN). Nel Consiglio degli Stati la dichiarazione d’urgenza compete all’Ufficio (art. 26 cpv. 2 RCS).