L'Assemblea federale plenaria elegge i giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti per un mandato di sei anni e i membri del Tribunale militare di cassazione per un mandato di quattro anni. Le elezioni si svolgono prima dell’inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali.

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

I. Rinnovo integrale dei tribunali della confederazione

I.1. Rinnovo e durata della carica

I membri dei tribunali della Confederazione sono eletti per sei anni (art. 145 Cost.; art. 9 cpv. 1 LTAF; art. 48 cpv. 1 LOAP; art. 13 cpv. 1 LTFB) o per quattro anni (art. 14 cpv. 1 PPM). Il rinnovo integrale ha luogo rispettivamente ogni sei o quattro anni.

Il rinnovo integrale avviene separatamente per i diversi tribunali (art. 135 cpv. 1 LParl). Lo stesso vale per i giudici e i giudici supplenti nei diversi tribunali (art. 135 cpv. 1 LParl).

I.2. Eleggibilità

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto, ossia i cittadini svizzeri di ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e che non sono sottoposti a curatela generale o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 143 Cost.; art. 5 cpv. 2 LTAF; art. 42 cpv. 2 LOAP; art. 9 cpv. 2 LTFB; art. 136 Cost.; art. 2 LDP).

I giudici del Tribunale federale dei brevetti devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti (art. 9 cpv. 3 LTFB). Occorre inoltre garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali (art. 9 cpv. 3 LTFB).

I giudici e i giudici supplenti del Tribunale militare di cassazione sono scelti fra i militari o fra i membri del Corpo delle guardie di confine (art. 14 cpv. 2 primo per. PPM). Devono aver concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure essere titolari di una patente cantonale di avvocato (art. 14 cpv. 2 secondo per. PPM). Anche gli ufficiali della giustizia militare possono essere nominati giudici o giudici supplenti (art. 14 cpv. 2 terzo per. PPM).

I.3. Organo di nomina

I membri dei Tribunali della Confederazione sono eletti dall’Assemblea federale plenaria ossia congiuntamente dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nella sala del Consiglio nazionale (art. 168 cpv. 1 Cost.; art. 5 cpv. 1 LTAF; art. 42 cpv. 1 LOAP; art. 9 cpv. 1 LTFB; art. 14 cpv. 1 PPM; art. 157 cpv. 1 lett. a Cost.).

I.4. Preparazione delle elezioni

Le elezioni sono preparate dalla Commissione giudiziaria (art. 40a cpv. 1 LParl) che mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti e sottopone all’Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione (art. 40a cpv. 2 LParl).

La Commissione giudiziaria è una commissione dell’Assemblea federale plenaria ed è composta da dodici membri del Consiglio nazionale e da cinque membri del Consiglio degli Stati (art. 39 cpv. 4 LParl).

I.5. Procedura di nomina dei giudici

Nel quadro del rinnovo integrale si distingue tra la «rielezione» di giudici già in carica (v. sezione 1.5.1) e l’«elezione complementare», che ha luogo in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice in carica (v. sezione 1.5.2).

L’elezione avviene a scrutinio segreto (art. 130 cpv. 1 LParl). I parlamentari ricevono delle schede che vengono successivamente raccolte dagli uscieri in urne chiuse.

I.5.1. Procedura in caso di rielezione

In caso di rielezione funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati in ordine di anzianità di servizio (art. 136 Cpv. 1 LParl).

Gli elettori possono cancellare il nome di singoli candidati, tuttavia non possono scrivere sulla lista nomi aggiuntivi (art. 136 cpv. 2 primo per. LParl).

Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta (art. 136 cpv. 2 secondo per. LParl).

L’elezione avviene in un solo turno (art. 136 cpv. 3 primo per. LParl). I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell’elezione complementare (art. 136 cpv. 3 secondo per. LParl).

Fatti e cifre

Avviene molto raramente che i giudici che si ricandidano non vengano eletti. Recentemente soltanto due giudici non sono stati rieletti: Martin Schubarth nel 1990 (Boll. Uff. 1990 VBVers 2520 s. solo in ted e fr.) e Hans Willi nel 1995 (Boll. Uff. 1995 VBVers 2767 s. solo in ted e fr.). Il primo è stato poi rieletto una settimana dopo nelle elezioni complementari (Boll. Uff. 1990 VBVers 2521 s. solo in ted e fr).

Nel 2020 il Gruppo dell’Unione democratica di centro ha proposto di non rieleggere il giudice federale Yves Donzallaz (UDC). Gli altri gruppi non hanno tuttavia sostenuto la proposta (Boll. Uff. 2020 AFP XX).

I.5.2. Procedura in caso di elezione complementare

Se fino al giorno precedente quello dell’elezione il numero di candidati annunciati all’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se l’elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico (art. 137 cpv. 2 LParl).

Se in caso di rinnovo si liberano uno o più seggi oppure se il numero di candidati che si sono annunciati presso l’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria supera il numero dei posti vacanti, una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare funge da scheda (art. 137 cpv. 2 LParl).

È nominato chi ottiene la maggioranza assoluta ossia chi ha ricevuto più della metà dei voti validi.

I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati (art. 137 cpv. 3 secondo per. LParl).

È eliminato dall’elezione il candidato che (art. 137 cpv. 4 LParl):

  • ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
  • ottiene il minor numero di voti, dal terzo turno in poi, purché il numero delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengano il suo stesso numero di voti.

II. Seggi vacanti

II.1. Motivi per cui un seggio può diventare vacante

Durante la durata del mandato i posti si possono liberare per i seguenti motivi:

  • dimissioni,
  • raggiungimento del limite di età,
  • morte o
  • destituzione.

Raggiungimento del limite di età: I giudici dei tribunali civili della Confederazione lasciano la carica al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono i 68 anni (art. 9 cpv. 2 LTF; art. 9 cpv. 2 LTAF; art. 48 cpv. 2 LOAP; art. 13 cpv. 2 LTFB).

Destituzione: L'Assemblea federale plenaria può destituire un giudice del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti (ma non del Tribunale federale) prima della scadenza del suo mandato se (art. 10 LTAF; art. 49 LOAP; art. 14 LTFB):

  • ha violato i suoi doveri d'ufficio intenzionalmente o per negligenza grave; o
  • ha perso definitivamente la capacità di esercitare i suoi doveri d’ufficio.

II.2. Durata della carica

I posti di giudice divenuti vacanti sono assegnati per il resto del periodo di carica.

II.3. Procedura di elezione dei giudici

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati secondo la procedura dell’elezione complementare (v. sezione 1.5.2 [art. 137 cpv. 1 LParl]).

Fonti

  • Katrin Marti, Die Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung, Justice- Justiz- Guistizia 2010/1.
  • Katrin Marti, art. 40a, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 341 segg.