Il freno alle spese, il blocco dei crediti e il freno all‘indebitamento sono strumenti della gestione finanziaria.

I. Freno alle spese

Il freno alle spese, sancito a livello costituzionale (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), prescrive che nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, ossia di almeno 101 voti al Consiglio nazionale e 24 al Consiglio degli Stati. Si applica sia alle disposizioni in materia di sussidi sia ai crediti d’impegno e alle dotazioni finanziarie (decreti di finanziamento). Il freno alle spese non trova per contro applicazione in caso di spese vincolate, ossia previste da disposizioni legali e il cui importo è determinato, oppure assolutamente indispensabili per adempiere ai compiti amministrativi stabiliti per legge.

Il freno alle spese crea un particolare ostacolo nella votazione di decreti con portata finanziaria allo scopo di influire sul rispetto delle regole concernenti le spese durante la procedura parlamentare.

AFF: Commento al freno alle spese (PDF), in francese.

II. Blocco di crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente le parti di credito, i crediti d'impegno e i limiti di spesa allo scopo di sgravare le finanze federali (art. 37a LFC).

Contrariamente ai tagli di credito decisi dal Parlamento, i blocchi di crediti decisi dal Parlamento possono essere soppressi parzialmente o totalmente dal Consiglio federale che può ricorrere a questa misura quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta (art. 37b cpv. 1 LFC):

  • devono essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale in seguito ad una promessa vincolante oppure
  • una grave recessione lo rende necessario.

La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 37b cpv. 2 LFC).

III. Freno all’indebitamento

Il freno all’indebitamento serve a preservare le finanze federali da disavanzi strutturali, ossia persistenti. Il principio è semplice: nell’arco di un intero ciclo congiunturale le uscite non devono superare le entrate (art. 126 cpv. 2 Cost.). Il limite di spesa è vincolato all’ammontare delle entrate, rettificate in funzione di un fattore che tiene conto della situazione congiunturale («fattore congiunturale») (art. 13 LFC). Nei periodi di alta congiuntura il limite di spesa è inferiore alle entrate. Al contrario, il limite di spesa consente un deficit durante i periodi di recessione. Le entrate e le uscite sono dunque equilibrate sull’arco dell’intero ciclo congiunturale.

Le Camere federali sono vincolate agli importi massimi fissati sulla base di questa regola sia per il preventivo sia per le aggiunte. Solo in situazioni eccezionali – come recessioni gravi, catastrofi naturali o altri eventi particolari – l’importo massimo può essere aumentato previa approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 126 cpv. 3 Cost.; art. 159 cpv. 3 lett. c Cost.; art. 15 LFC). Se le spese straordinarie non sono coperte da entrate straordinarie, devono essere compensate a medio termine mediante il bilancio ordinario.

AFF: freno all'indebitamento

Fonte

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