Le sedute delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono pubbliche. Le deliberazioni delle commissioni sono invece confidenziali.

La pubblicità dei dibattiti delle Camere è un elemento indispensabile per il funzionamento della nostra democrazia, poiché consente agli elettori di controllare i propri eletti, agevola la formazione dell’opinione politica dei cittadini fondamentale per l’esercizio dei diritti popolari e aiuta la comprensione in merito alle decisioni del Parlamento. Le Camere possono chiedere la deliberazione segreta per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, ma ciò deve rimanere un’eccezione assoluta. 

Le commissioni sono organi del Parlamento il cui compito è esaminare in via preliminare gli oggetti della propria Camera. Le sedute delle commissioni sono confidenziali poiché è più facile elaborare soluzioni pragmatiche e largamente condivise a porte chiuse e lontano dal pubblico.

I. Sedute delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria

I.1. Pubblicità dei dibattiti delle Camere

Di regola le date delle sessioni vengono fissate con due anni di anticipo, mentre i programmi vengono pubblicati sul sito Internet del Parlamento due settimane prima delle sessioni e gli ordini del giorno il giorno prima. Anche la relativa documentazione viene pubblicata in Internet (messaggi, disegni di atti, proposte, paragrammi ecc.).

I cittadini possono seguire i dibattiti delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria dalle apposite tribune (art. 158 Cost.). I dibattiti vengono inoltre trasmessi in diretta in Internet.

Il presidente comunica il risultato della votazione; i voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono sul tabellone elettronico in sala (art. 57 cpv. 1 e 2 RCN; art. 44a cpv. 2 e 3 RCS); in questo modo gli spettatori possono seguire in diretta le votazioni. L’Assemblea federale elegge a scrutinio segreto e comunica il risultato (art. 130 cpv. 1 LParl).

Ulteriori informazioni e link utili

Il programma della sessione fornisce una sintesi cronologica degli oggetti che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati trattano durante una sessione. Se ne possono trarre le seguenti informazioni:

  • numero dell’oggetto: ogni affare trattato dalle Camere è provvisto di un numero, riportato su tutti i documenti parlamentari.
  • Camera prioritaria: nella seconda colonna è indicato il Consiglio che tratta l’oggetto per primo;
  • Curia Vista: il link permette di accedere online alle pertinenti pagine caricate nella banca dati. Ciò consente un accesso diretto al messaggio, ai disegni o progetti di atti normativi, ai paragrammi, alle proposte individuali e ai dibattiti parlamentari precedenti;
  • titolo dell‘oggetto;
  • stato della trattazione;
  • Commissione incaricata dell’esame preliminare: la maggior parte degli oggetti sono sottoposti a un esame preliminare da parte di una Commissione, la quale formula delle proposte all’indirizzo della propria Camera;
  • dipartimento competente;
  • portavoce della Commissione: i relatori commissionali sono incaricati di informare la Camera sui lavori svolti e di presentare le proposte scaturite dall’esame preliminare;
  • subordinazione al freno alle spese: nella penultima colonna sono indicate le disposizioni dell’atto normativo alle quali si applica il freno alle spese. Il freno alle spese è uno strumento che permette di esercitare il controllo parlamentare su atti normativi aventi una particolare incidenza sotto il profilo finanziario;
  • categorie di deliberazione (soltanto nel Consiglio nazionale): a ogni oggetto trattato in Consiglio nazionale è attribuita una categoria di deliberazione volta a disciplinare il diritto di parola, ossia a determinare chi può chiedere la parola e quanto tempo può durare il suo intervento.

Programma delle sessioni

I.2. Pubblicità delle sedute

Per agevolare l’accesso al pubblico delle sedute i dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale (art. 4 cpv. 1 LParl).

Esempio

 

Oltre alle prese di parola vengono pubblicate anche le votazioni. Nel Consiglio nazionale i risultati di tutte le votazioni sono pubblicati sotto forma di elenco nominativo (art. 57 cpv. 3 RCN), nel Consiglio degli Stati vengono pubblicati soltanto i risultati (art. 44a cpv. 4 RCS):

Esempio

Cenni storici e link utili

Nel Bollettino ufficiale sono pubblicati i verbali dell’Assemblea federale. Anche i dibattiti delle Camere sono riprodotti sotto forma di verbali.

In occasione dell’introduzione del Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale nel 1891 si decise, per motivi di risparmio, di stenografare e stampare soltanto le deliberazioni relative ad atti normativi soggetti a referendum. Dal 1971 nel Bollettino ufficiale sono verbalizzate tutte le deliberazioni delle due Camere. Nella sessione invernale del 1995 la versione elettronica si è aggiunta a quella cartacea. Da tale data sono stati digitalizzati anche tutti i vecchi dibattiti stampati e non stampati, che sono dunque accessibili elettronicamente e consultabili con la ricerca a pieno testo.

Bollettino ufficiale

1.3. Deliberazioni segrete

Le deliberazioni segrete avvengono a porte chiuse: le tribune vengono fatte sgombrare, l’accesso alle aule e alle sale laterali fortemente limitato e le persone presenti in aula sono tenute a mantenere il segreto (art. 4 cpv. 4 LParl; art. 61 cpv. 4 RCN; art. 47 cpv. 4 RCS). I dibattiti non vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 LParl). Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 LParl):

  • un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell’Assemblea federale plenaria;
  • la maggioranza di una Commissione; e
  •  il Consiglio federale.

La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta (art. 4 cpv. 3 LParl).

Cenni storici

La possibilità di tenere deliberazioni segrete esiste dal 1848, fondazione dello Stato federale. Il regolamento dell’Assemblea federale plenaria emanato nel 1942 stabiliva che le domande di grazia in caso di pena di morte dovessero essere trattate a porte chiuse. Negli anni 1944 e 1945 l’Assemblea federale plenaria ha deciso su tali domande di grazia nel corso di cinque sedute a deliberazione segreta.

Oggigiorno le deliberazioni segrete sono molto rare. L’ultima richiesta di deliberazione segreta risale al 19 giugno 1990 (domanda di credito per il cosiddetto «bunker del Consiglio federale»). La richiesta fu respinta (in deliberazione segreta).

Bollettino ufficiale del 19 giugno 1990

II. Sedute di commissione

Diversamente da quanto avviene nelle due Camere, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali.

Le commissioni informano oralmente o per scritto l’opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni: l’informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni (art. 48 LParl; art. 20 RCN; art. 15 RCS). Non è divulgata alcuna informazione né sulla posizione assunta dai singoli partecipanti, né su come essi hanno votato (art. 47 cpv. 1 LParl).

Sono confidenziali anche i verbali e i documenti delle commissioni (art. 6 segg. Oparl). A tali documenti, come pure a quelli che l’Amministrazione federale elabora all’attenzione di una commissione, la legge sulla trasparenza non si applica (art. 2 e contrario LTras). La distribuzione degli atti della commissione e il diritto alla loro consultazione sono disciplinati dal diritto parlamentare (cfr. art. 6 segg. Oparl).

Le commissioni possono procedere ad audizioni pubbliche, modo di procedere applicato tuttavia molto raramente (art. 47 cpv. 2 LParl).

Cenni storici e Video

Negli anni Novanta sono state effettuate audizioni pubbliche da parte delle commissioni sui seguenti temi:

  • acquisto degli aviogetti F/A-18 (1992)
  • iniziativa protezione genetica (1995)
  • malattia della mucca pazza (1996)
  • impiego dell’esercito per proteggere le frontiere (1998)
  • revisione totale della legge federale sulla radio e televisione (2002)
  • accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (2019) (video).

Fonti

  • Giovanni Biaggini, Art. 158 BV N1, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, pag. 708.
  • Moritz von Wyss, Art. 158 N2, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a cura di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, pag. 2640.
  • Jean-François Aubert, Art. 158 N3, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, pag. 1200.