Le commissioni sono organi collegiali del Parlamento con competenze settoriali.

La molteplicità e complessità delle questioni trattate e le stesse dimensioni delle due Camere rendono inevitabile suddividere i compiti sia sotto il profilo contenutistico che organizzativo. Nell’ottica di un’organizzazione del lavoro efficiente, vengono perciò istituite commissioni – ognuna con uno specifico ambito di competenza – la cui composizione rispecchia pressoché fedelmente quella dei rispettivi Consigli e il cui compito è di elaborare, all’attenzione della propria Camera, proposte di soluzione fondate, consolidate e condivisibili.

I. Le commissioni in dettaglio

 

Ogni Camera del Parlamento ha commissioni proprie. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi nove commissioni tematiche e due commissioni di vigilanza, alle quali si aggiunge per il Consiglio nazionale una Commissione dell’immunità (CdI) (art. 10 RCN; art. 7 RCS). Anche l’Assemblea federale plenaria ha commissioni proprie: sono la Commissione delle grazie (CGra) e la Commissione giudiziaria (CG) (art. 39 cpv. 4, 40 e 40a LParl).

Le commissioni tematiche delle Camere sono:

  • la Commissione della politica estera (CPE),
  • la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC),
  • la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS),
  • la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE),
  • la Commissione della politica di sicurezza (CPS),
  • la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT),
  • la Commissione dell’economia e dei tributi (CET),
  • la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) e
  • la Commissione degli affari giuridici (CAG).

Le due commissioni di vigilanza sono:

  • la Commissione delle finanze (CdF) e
  • la Commissione della gestione (CdG).

Le Camere hanno altresì commissioni congiunte: la Commissione di redazione (CdR) (art. 56 cpv. 1 LParl), le due delegazioni di vigilanza (DelCdG e DelFin) (art. 53 LParl; art. 51 LParl) e le delegazioni permanenti per le relazioni parlamentari internazionali (art. 6 ORInt).

Per la deliberazione di oggetti particolari, e solo in casi eccezionali, ogni Camera può istituire commissioni speciali (ovvero ad-hoc) (art. 42 cpv. 2 LParl). Possono essere istituite anche commissioni speciali congiunte, quali le commissioni parlamentari d’inchiesta (CPI) per fare luce su eventi di grande portata (art. 163 cpv. 1 LParl).

O​gni commissione può istituire al proprio interno sottocommissioni (art. 45 cpv. 2 LParl) e ne definisce il mandato (art. 14 cpv. 2 RCN; art. 11 cpv. 2 RCS). A differenza delle commissioni tematiche, le commissioni di vigilanza possono anche istituire sottocommissioni permanenti (art. 14 cpv. 3 RCN). Da parte sua, l​a Commissione della politica estera del Consiglio nazionale​ istituisce una sottocommissione permanente per le questioni europee (art. 14 cpv. 4 RCN).​

II. Designazione delle commissioni

Il numero dei membri delle commissioni del Consiglio nazionale è stabilito dall’Ufficio (art. 9 cpv. 1 lett. f RCN) e, di regola, è di 25. Il numero dei membri delle commissioni del Consiglio degli Stati – pari a 13 – è invece stabilito nel regolamento (art. 7 cpv. 2 RCS).

La composizione delle commissioni rispecchia la forza dei gruppi parlamentari (art. 43 cpv. 3 LParl); i membri delle commissioni e le presidenze (presidente e vicepresidente) sono eletti dal rispettivo Ufficio (art. 43 cpv. 1 LParl). In Consiglio nazionale l’elezione avviene su proposta dei gruppi parlamentari.

La durata del mandato nelle commissioni permanenti è normalmente di quattro anni (art. 17 cpv. 1 RCN; art. 13 cpv. 1 RCS) e si conclude al più tardi con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura; la rielezione è possibile (art. 17 cpv. 1 RCN; art. 13 cpv. 1 RCS). Il mandato dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni è di due anni; al termine del mandato non possono essere rieletti (art. 17 cpv. 2 RCN; art. 13 cpv. 2 RCS).

I membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti (art. 17 cpv. 4 RCN; art. 13 cpv. 4 RCS). In Consiglio nazionale, il rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato (art. 17 cpv. 5 RCN) ha luogo se:

  • per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni;
  • è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

III. Compiti

A seconda della loro tipologia, le commissioni hanno compiti diversi.

Le commissioni tematiche esaminano preliminarmente gli oggetti loro attribuiti, seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza, elaborano proposte e provvedono al controllo dell’efficacia delle misure decise (art. 44 LParl). I settori d’attività delle commissioni sono determinati dall’Ufficio competente (art. 9 cpv. 1 lett. b RCN; art. 6 cpv. 1 lett. b RCS).

Le commissioni e delegazioni di vigilanza esercitano l’alta vigilanza sulle finanze della Confederazione e sulla gestione del Consiglio federale, dell‘Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali (art. 50 segg. e art. 52 segg. LParl).

Concretamente verificano (art. 26 cpv. 3 LParl):

  • se le autorità federali agiscono nel rispetto della Costituzione e delle leggi (legalità),
  • se le misure adottate dallo Stato sono adeguate e se il Consiglio federale fa buon uso del suo potere decisionale (adeguatezza),
  • se le misure adottate dallo Stato producono gli effetti auspicati (efficacia), e
  • se le risorse impiegate dagli attori statali sono proporzionate al risultato (economicità).

Per quanto riguarda i compiti delle altre commissioni:

La Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale tratta le richieste di soppressione dell’immunità di un deputato o di un membro del governo (art. 33cter RCN). Al Consiglio degli Stati tali richieste sono trattate dalla Commissione degli affari giuridici.

La Commissione di redazione, una commissione congiunta delle due Camere (art. 56 LParl), verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale.

La Commissione giudiziaria, una commissione dell’Assemblea federale plenaria, è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione dei giudici dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione), del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti così come dei membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (art. 40a LParl).

La Commissione delle grazie, anch’essa una commissione dell’Assemblea federale plenaria, esamina le domande di grazia su sentenze pronunciate dal Tribunale penale federale o da un’autorità dell’Amministrazione federale, come pure su sentenze del Tribunale federale relative al codice penale militare. Le compete altresì l’esame preliminare di conflitti di competenza tra le supreme autorità federali (art. 40 LParl).

Le delegazioni in assemblee parlamentari internazionali (Delai*) rappresentano l’Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali (art. 60 LParl).

Le altre delegazioni attive nel settore delle relazioni internazionali (Delps*) si occupano delle relazioni con i parlamenti di Stati terzi (art. 60 LParl).

IV. Strumenti

Per adempiere i loro compiti, le commissioni possono (art. 45 cpv. 1 LParl):

Una commissione di vigilanza o una sua delegazione può altresì rivolgere raccomandazioni all’autorità responsabile (art. 158 LParl).

V. Cadenza delle sedute e norme procedurali

Le commissioni si riuniscono in media due volte a trimestre.

Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera, sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti (art. 46 cpv. 1 LParl).

VI. Carattere confidenziale delle sedute e informazione dell’opinione pubblica

Diversamente da quanto avviene nelle due Camere, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. L’obiettivo è di agevolare soluzioni pragmatiche e condivise dalla maggioranza.

Attraverso i mezzi di comunicazione le commissioni informano l’opinione pubblica sui risultati delle deliberazioni, sulle decisioni più importanti con l’indicazione dei rapporti di voto, nonché sugli argomenti addotti a sostegno delle varie posizioni (art. 48 LParl; art. 20 RCN; art. 15 RCS). Non sono invece divulgate informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti alle sedute, né reso noto come hanno votato (art. 47 cpv. 1 LParl).

Sono confidenziali anche i verbali e i documenti delle commissioni (art. 6 segg. Oparl). A tali documenti, come pure a quelli che l’Amministrazione federale elabora all’attenzione di una commissione, la legge sulla trasparenza non si applica (art. 2 e contrario LTras). La distribuzione degli atti della commissione e il diritto alla loro consultazione sono disciplinati nel diritto parlamentare (cfr. art. 6 segg. Oparl).

Le commissioni possono procedere ad audizioni pubbliche, modo di procedere applicato tuttavia molto raramente (art. 47 cpv. 2 LParl).

Cenni storici e link utili

L’Assemblea federale conosceva già nel XIX secolo un sistema misto con commissioni permanenti e non permanenti. Le commissioni permanenti inizialmente elette per un anno e, dal 1890, per la durata di una legislatura trattavano gli affari ricorrenti; di tutti gli altri si occupavano le commissioni ad hoc. Nel 1991 questo sistema fu sostituito dal sistema attuale di commissioni tematiche permanenti.

Dai riassunti delle deliberazioni, pubblicati dal 1891 dopo ogni sessione, è possibile evincere quali commissioni esistevano in un determinato momento e qual era la loro composizione.

Riassunto delle deliberazioni



Scheda informativa: Commissioni (PDF)

Fonti

  • Ruth Lüthi, Art. 42 ff., in: Graf/Theler/von Wyss (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 357 segg.
  • Martin Marlok, Volksvertretung als Grundaufgabe, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hsrg.), Parlamentsrecht, Nomos 2016, pag. 143 segg., in analogia.
  • *Non si tratta di abbreviazioni ufficiali.