Mediante un’iniziativa parlamentare un parlamentare, un gruppo o una commissione parlamentare può presentare un progetto di atto legislativo o ne può proporre le linee fondamentali. I lavori legislativi sono condotti da una commissione del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

Per quanto riguarda la procedura, occorre distinguere tra le iniziative parlamentari presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare e le iniziative commissionali (iniziative parlamentari di una maggioranza della commissione).

I. Iniziative parlamentari di parlamentari o gruppi parlamentari

Un parlamentare o un gruppo parlamentare può presentare per scritto un’iniziativa o un intervento durante la sessione (art. 6 cvp. 1 LParl; art. 62 cvp. 1 LParl; art. 25 RCN; art. 21 RCS). L’iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all’Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l’Ufficio della Camera (art. 108 LParl).

Le iniziative parlamentari sottostanno a un esame preliminare (art. 109 cpv. 1 LParl).

L’esame preliminare è volto a stabilire se si ritiene necessario disciplinare la materia e se per l’ulteriore iter è considerata appropriata la forma dell’iniziativa parlamentare (art. 110 cpv. 1 LParl). Quest’ultima è considerata appropriata segnatamente se (art. 110 cpv. 2 LParl):

  • l’iniziativa propone un progetto di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare;
  • l’elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o
  • l’elaborazione di un disegno di atto legislativo può verosimilmente essere conseguita in modo più tempestivo di quanto consentito mediante la mozione.

L’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare è svolto dalla commissione competente. Essa decide se dare seguito all’iniziativa o se proporre alla sua Camera di non darle seguito (art. 109 cpv. 2 LParl).

Se la commissione decide di dare seguito all’iniziativa parlamentare, questa passa alla commissione della seconda Camera. Se la commissione della seconda Camera dà il proprio consenso si dà seguito all’iniziativa parlamentare (art. 109 cpv. 3 LParl).

Se la commissione della Camera prioritaria decide, al contrario, di proporre alla sua Camera di non dare seguito all’iniziativa e la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata (art. 109 cpv. 3 LParl).

 

I. Le due Commissioni danno seguito

Cronologia:

  • Comm CN: dà seguito all‘iniziativa
  • Comm CS: approva

All’iniziativa è stato quindi dato seguito.

II. La prima commissione non dà seguito e la sua posizione è confermata dalla Camera

Cronologia:

  • Comm CN propone di non dare seguito all‘iniziativa
  • CN: non dà seguito all’iniziativa

All’iniziativa non è stato quindi dato seguito.

III. La prima commissione non dà seguito, ma la Camera prioritaria dà seguito

a. La commissione della seconda Camera approva

Cronologia:

  • Comm CN propone di non dare seguito all’iniziativa
  • CN: dà seguito
  • Comm CS: approva

All’iniziativa è stato quindi dato seguito.

b. La commissione della seconda Camera non approva

Cronologia:

  • Comm CN propone di non dare seguito all’iniziativa
  • CN: dà seguito
  • Comm CS propone di non approvare
  • CS: non approva / approva

All’iniziativa non è stato quindi dato seguito / è stato quindi dato seguito.

IV. La prima commissione dà seguito, ma la seconda commissione non dà seguito

a. La Camera prioritaria non dà seguito

Cronologia:

  • Comm CN: dà seguito
  • Comm CS: non approva
  • Comm CN propone di dare seguito all’iniziativa o di non darvi seguito
  • CN: non dà seguito

All’iniziativa non è stato dato seguito.

b. La Camera prioritaria dà seguito

Cronologia:

  • Comm CN: dà seguito
  • Comm CS: non approva
  • Comm CN propone di dare seguito all’iniziativa o di non darvi seguito
  • CN: dà seguito
  • Comm CS propone di non approvare / di approvare
  • CS: non approva / approva

All’iniziativa non è stato quindi dato seguito / è stato quindi dato seguito.

Se le commissioni incaricate dell’esame preliminare e le Camere hanno confermato la necessità di intervenire a livello legislativo (dare seguito), la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l’iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto (art. 111 cpv. 1 LParl). La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l’elaborazione di un progetto di atto legislativo (art. 112 cpv. 1 LParl). Il Consiglio federale è invitato a esprimere il proprio parere sul progetto di atto legislativo (art. 112 cpv. 3 LParl).

L’Assemblea federale delibera sul progetto di atto legislativo elaborato dalla commissione. Se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o respinge il progetto nella votazione sul complesso, l’oggetto è considerato liquidato (art. 114 cpv. 1bis LParl). Se la Camera prioritaria accoglie il progetto nella votazione sul complesso, l’ulteriore deliberazione segue la procedura ordinaria (art. 114 cpv. 1 LParl).  

II. Iniziative commissionali

Se la proposta di elaborare un progetto di atto legislativo presentata in commissione è sostenuta dalla maggioranza di quest’ultima, allora si parla di iniziativa commissionale.

La proposta sottostà a un esame preliminare (art. 109 cpv. 1 LParl). Se la commissione decide di dare seguito alla proposta, ossia di elaborare un progetto di atto normativo, quest’ultimo va alla commissione omologa (art. 109 cpv. 3 LParl).

Se l’omologa approva l’iniziativa commissionale, la commissione elabora un progetto di atto normativo. Se invece non l’approva, l’iniziativa commissionale è considerata liquidata a meno che la commissione non la sottoponga alla propria Camera con la proposta di darle seguito (art. 109 cpv. 2 LParl).

I. Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo e la commissione omologa approva la proposta:

Cronologia:

  • Comm CN decide di elaborare un progetto di atto legislativo
  • Comm CS approva

Elaborazione di un progetto di atto legislativo.

II. Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo, la commissione omologa non approva la proposta

Cronologia:

  • Comm CN decide di elaborare un progetto di atto legislativo
  • Comm CS non approva

a. La commissione che ha avuto l’iniziativa prende atto della decisione della commissione omologa

L’iniziativa di commissione è liquidata.

b. La commissione che ha avuto l’iniziativa decide di sottoporre alla propria Camera la sua richiesta sotto forma di un’iniziativa parlamentare proponendo di darvi seguito

b.1. La Camera dà seguito all’iniziativa, la commissione omologa decide di approvare

Cronologia:

  • Comm CN propone di darvi seguito
  • CN dà seguito
  • Comm CS approva

Elaborazione di un progetto di atto legislativo.

b.2. La Camera dà seguito all’iniziativa, la commissione omologa propone alla propria Camera di non approvare

Cronologia:

  • Comm CN propone di darvi seguito
  • CN dà seguito
  • Comm CS propone di non approvare
  • CS non approva oppure approva

In caso di approvazione, elaborazione di un progetto di atto legislativo.

b.3. La Camera non dà seguito all’iniziativa

Cronologia:

  • Comm CN propone di darvi seguito
  • CN non dà seguito

L’iniziativa di commissione è liquidata.

Se la commissione ha elaborato il progetto di atto normativo e se la Camera decide di non entrare in materia, il progetto è considerato liquidato (art. 114 cpv. 1bis LParl). In caso contrario si applica la medesima procedura prevista per un progetto di atto normativo elaborato dal Consiglio federale o da una commissione sulla base di un’iniziativa depositata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare (art. 114 cpv. 1 LParl).