1848 - 1874
La Costituzione del 1848 (art. 78) prevedeva due forme di atto:
- la legge federale e
- il decreto federale.
Le norme giuridiche venivano emanate prevalentemente sotto forma di leggi federali, mentre i singoli atti sotto forma di decreti federali.
La Costituzione del 1848 non prevedeva ancora un referendum per le leggi.
1874 - 1962
Con la Costituzione del 1874 (art. 89) il catalogo delle forme di atto si è ampliato. Si era operata una distinzione tra decreti federali senza carattere obbligatorio generale e quelli di obbligatorietà generale: questi ultimi potevano essere urgenti e non urgenti. Oggetto di controversie fu la questione dell’impiego della forma di decreto federale di obbligatorietà generale: si trattava di stabilire se applicarlo esclusivamente ad atti normativi o anche ad atti amministrativi, o addirittura riservarlo soltanto per questi ultimi.
Oltre a queste forme di atto iscritte nella Costituzione, nella prassi esisteva ancora la decisione dell’Assemblea federale. Questa veniva impiegata per l’emanazione di disposizioni che l’Assemblea federale pronunciava sulla base di un’autorizzazione speciale.
Inizialmente erano sottoposti a referendum soltanto le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non urgenti. Con l’approvazione l’11 settembre 1949 dell’iniziativa popolare «Ritorno alla democrazia diretta» anche i decreti federali urgenti con una durata di validità superiore a un anno sono stati sopposti a referendum.
1962 - 1999
Nel 1962, nella legge sui rapporti fra i Consigli si erano definite le forme di atto previste dalla Costituzione. Si era inoltre introdotta a livello di legge la forma del decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum.
Secondo le nuove disposizioni:
- l’atto normativo di durata indeterminata era da emanare sotto forma di legge federale;
- l’atto normativo di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale; anche i singoli atti che contravvenivano a una disposizione costituzionale potevano essere sottoposti a referendum;
- l’atto normativo urgente di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale urgente di obbligatorietà generale;
- l’atto normativo che, sulla base di un’autorizzazione speciale della Costituzione federale, era emanato sotto forma di legge federale doveva avere la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum e
- i singoli atti non sottoposti a referendum erano da emanare sotto forma di decreto federale semplice.
Dal 2000
Le forme degli atti normativi sono state nuovamente rielaborate nel quadro della revisione totale del 1999: il decreto federale di obbligatorietà generale è stato abrogato, le disposizioni contenenti norme di diritto sono ora emanate sotto forma di legge federale, mentre gli atti normativi che sulla base di un’autorizzazione speciale della Costituzione erano emanati sotto forma di legge sono ora emanati sotto forma di ordinanza.