I cittadini svizzeri possono proporre di modificare, totalmente o in parte, la Costituzione federale mediante un’iniziativa popolare federale. A tale scopo devono essere raccolte, entro un termine di 18 mesi, 100'000 firme di persone aventi diritto di voto.

Le liste completate con le firme devono essere depositate presso la Cancelleria federale, il più tardi 18 mesi dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale (art. 71 cpv. 1 LDP). Trascorso questo termine, la Cancelleria federale accerta se l’iniziativa ha raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 72 cpv. 1 LDP) al fine di decretarne o meno la riuscita.

Fatti e cifre

L’iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione federale risale al 1848, ossia già alla fondazione dello Stato federale. La possibilità di proporre una revisione parziale della Costituzione mediante questo strumento è stata invece introdotta nel 1891. Nel 1976 è stato introdotto il termine di 18 mesi per la raccolta delle firme e nel 1977 il numero di firme necessarie è stato aumentato da 50'000 a 100'000.

Dal 21 marzo al 31 maggio 2020 sono stati sospesi i termini per le iniziative popolari federali a causa della pandemia di COVID-19.

Cancelleria federale: archivio delle iniziative popolari dal 1891

II. iniziativa popolare per una revisione totale della costituzione

II.1. Forma

Gli aventi diritto di voto possono proporre, mediante un’iniziativa popolare, la revisione totale della Costituzione federale (art. 138 Cost.); ciò che non possono però fare è proporre un progetto di Costituzione già elaborato.

II.2. Procedura

La proposta di revisione totale della Costituzione va sottoposta al Popolo per approvazione (art. 138 cpv. 2 Cost.). A tal proposito l’Assemblea federale può formulare una raccomandazione di voto.

Se il Popolo si pronuncia a favore della revisione totale, si procede alla nuova elezione delle due Camere (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) e del Consiglio federale (art. 193 cpv. 3 Cost.).

Le neoelette autorità elaborano un progetto di Costituzione e lo sottopongono al voto dei Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). In caso di doppia maggioranza alle urne la Costituzione entra in vigore il giorno stesso dell’accettazione, a meno che il decreto federale non preveda altrimenti (art. 195 Cost.). In caso contrario, il tentativo di revisione della Costituzione sarà fallito e resterà in vigore la Costituzione vigente.

 

Fatti e cifre

L’unica iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione riuscita è stata respinta alle urne l’8 settembre 1935 con il 70 per cento di voti contrari.

Cancelleria federale: archivio delle iniziative popolari dal 1891

Dal 1891 sono fallite già nella fase di raccolta delle firme le seguenti iniziative:

  • Iniziativa popolare federale 'per una nuova Costituzione federale' (inizio raccolta firme il 19.4.20​22)
  • Iniziativa popolare federale 'per il rinnovo totale della Costituzione federale da parte di un nuovo Parlamento (iniziativa primavera)' (inizio raccolta firme il 2.04.2002)
  • Iniziativa popolare federale 'riforma dello Stato' (inizio raccolta firme 1941, non è mai stata depositata, FF 1946 I 80 in tedesco)

III. iniziativa popolare per una revisione parziale della costituzione

III.1. Forma

Un’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o come proposta generica (art. 139 cpv. 2 Cost.). Una forma mista non è ammessa (art. 139 cpv. 3 Cost.).

 

Gran parte delle iniziative sono presentate nella forma di progetto elaborato.

fatti e cifre

Le due forme di iniziativa sono ammesse sin dall’introduzione, nel 1891, dell’iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione.

Dal 1980 non è più stata presentata alcuna iniziativa in forma di proposta generica. Nel 2020 l’iniziativa popolare «Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell’equità intergenerazionale (Previdenza sì – ma equa)» non è riuscita per insufficienza del numero di firme.

III.2. Procedura

Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale il più tardi un anno dopo il deposito di un’iniziativa popolare formalmente riuscita un messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell’Assemblea federale (art. 97 cpv. 1 lett. a LParl). Se il Consiglio federale decide di elaborare un controprogetto, il termine è prorogato a diciotto mesi (art. 97 cpv. 2 LParl).

Come prima cosa l’Assemblea federale deve verificare la validità dell’iniziativa popolare: se non rispetta il principio dell’unità della forma e della materia e/o viola disposizioni cogenti del diritto internazionale dovrà dichiararla nulla, in tutto o in parte (art. 139 cpv. 3 Cost.).

Al fine di garantire che, anche in caso di disaccordo fra le due Camere in relazione alla validità dell’iniziativa o di parti di essa, sia comunque presa una decisione viene applicata una procedura particolare: l’iniziativa popolare, o la sua parte controversa, è ritenuta valida se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione (art. 156 cpv. 3 lett. a Cost.; art. 98 cpv. 2 LParl).

Un eventuale decreto sulla nullità di un’iniziativa popolare è pubblicato in forma semplice – ciò significa che non sottostà al referendum.

Concetti, fatti e cifre

Unità della forma

L’unità formale è rispettata se l’iniziativa è presentata esclusivamente nella forma di proposta generale o di progetto già elaborato (art. 75 cpv. 3 LDP).

Unità della materia

L’unità materiale è rispettata se le singole parti dell’iniziativa sono intrinsecamente connesse, ossia se tra di loro esiste un nesso materiale (art. 75 cpv. 2 LDP).

Diritto internazionale cogente

Fanno parte del diritto internazionale cogente le disposizioni che rientrano indiscutibilmente nello ius cogens. Tra queste vi sono il divieto di aggressione, genocidio, tortura, schiavitù, le «garanzie intangibili in stato di emergenza della CEDU» e i principi del diritto umanitario bellico.

Il seguito della procedura si differenza in funzione della forma dell’iniziativa.

III.2.1. Iniziativa popolare come progetto elaborato

Se un’iniziativa popolare è presentata in forma di progetto elaborato, l’Assemblea federale decide, entro 30 mesi dal deposito, se dichiararla valida e, in caso affermativo, se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto (art. 100 LParl). Se nella votazione sul complesso una Camera si pronuncia a favore di un controprogetto, l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione dell’iniziativa popolare (art. 105 cpv. 1 LParl).

La votazione popolare ha luogo entro 10 mesi dalla decisione dell’Assemblea federale (art. 75a cpv. 1 LDP). Negli anni in cui si svolgono le elezioni federali questo termine può essere di 16 mesi (art. 75a cpv. 3bis LDP).

Un’iniziativa dichiarata nulla, in tutto o in parte, dall’Assemblea federale non è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni oppure lo è solo per le sue parti valide (art. 99 LParl).

III.2.1.1. Excursus: Controprogetto

Esistono due tipi di controprogetto: il controprogetto diretto e quello indiretto.

III.2.1.1.1. Controprogetto diretto

L’Assemblea federale può adottare un progetto di revisione (parziale) della Costituzione da contrapporre direttamente all’iniziativa nella votazione popolare (art. 101 cpv. 1 LParl). Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi («doppio sì») e, nella relativa domanda risolutiva, indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati (art. 139b cpv. 2 Cost.). Se nella domanda risolutiva un testo ottiene la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni (art. 139b cpv. 3 Cost.).

 

Un controprogetto diretto può essere presentato in forma di proposta dal Consiglio federale o nelle Camere (art. 76 cpv. 1bis lett. b LParl). È esaminato in ogni Camera prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l’iniziativa popolare (art. 101 cpv. 2 LParl).

III.2.1.1.2. Controprogetto indiretto

Invece di un controprogetto diretto il Parlamento può adottare un controprogetto indiretto che, sebbene debba essere strettamente connesso all’iniziativa popolare, non gli viene però contrapposto nella votazione popolare. Di norma si tratta di una legge federale, può però anche trattarsi di un progetto di revisione (parziale) della Costituzione, un decreto federale o un’ordinanza.

Controprogetti indiretti possono essere sottoposti dal Consiglio federale sulla base del suo diritto di iniziativa (art. 181 Cost.) o dalle Camere mediante un’iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl).

Nel caso di controprogetti indiretti l’Assemblea federale può agire secondo una delle due modalità seguenti:

  1. decide che il controprogetto indiretto sia pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale del diritto federale), solo dopo il ritiro o la bocciatura alle urne dell’iniziativa popolare;
  2. non prende una decisione in merito alla pubblicazione. Di conseguenza il controprogetto indiretto viene pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale) immediatamente dopo la sua approvazione da parte delle Camere.

Nel primo caso il destino del controprogetto indiretto è legato a quello dell’iniziativa: se l’iniziativa popolare viene accettata, il controprogetto indiretto fallisce. Se invece l’iniziativa è ritirata o respinta, il controprogetto indiretto è pubblicato nel Foglio federale (o nella Raccolta ufficiale) ed entra in vigore se non sottostà a referendum oppure se non viene indetto un referendum o se viene approvato in votazione popolare.

 

Nel secondo caso il controprogetto indiretto è posto in vigore se non sottostà a referendum, se non ne viene indetto uno o se viene approvato in votazione federale, e questo anche quando l’iniziativa popolare è stata approvata; fa eccezione il caso in cui l’Assemblea federale decide, con un atto successivo, di non metterlo in vigore.

 

Il comitato d’iniziativa può ritirare la propria iniziativa in ogni momento fintantoché il Consiglio federale non stabilisce la data per la relativa votazione popolare (art. 73 cpv. 1 e 2 LParl). Tale ritiro è di norma incondizionato (art. 73a cpv. 1 LParl). Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d’iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare (art. 73a cpv. 2 LParl).

Fatti e cifre

Il Parlamento aveva sin dall’inizio la possibilità di contrapporre a un’iniziativa popolare un controprogetto. Fino al 1987 gli aventi diritto di voto potevano bocciare contemporaneamente l’iniziativa popolare e il controprogetto, ma approvare soltanto uno dei due. Nel 1987 è stato introdotto, con la cosiddetta domanda risolutiva, il «doppio sì».


III.2.2. Iniziativa popolare come proposta generica

Se un’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale è tenuta a decidere entro due anni se la condivide o meno (art. 103 cpv. 1 LParl). Se la condivide, elabora, entro due anni, una revisione parziale della Costituzione e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl). Se invece non la condivide, la sottopone direttamente al voto del Popolo (art. 103 cpv. 2 LParl). Se quest’ultimo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale deve elaborare entro due anni un progetto corrispondente e sottoporlo di nuovo al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl).

Fatti e cifre

Iniziative popolari come proposte generiche sono estremamente rare; a titolo di esempio si possono citare le seguenti:

Fonti

  • 01.401 Iniziativa parlamentare, Legge sul Parlamento (LParl), FF 2001 3198.
  • Voraussetzungen für die Gültigkeit von Volksinitiativen und die materiellen Schranken der Verfassungsrevision, DFGP, Ufficio federale di giustizia, Rapporto del 28 dicembre 2006 all’attenzione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (in tedesco, con regesto in italiano), pag. 59.
  • Alexandre Füzesséry, Art. 105 N 11, in: Graf/Theler/von Wyss (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, (in tedesco), pag. 689 segg.

Fonte immagine: KEYSTONE / Lukas Lehmann