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Consiglio nazionale

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i 26 Cantoni in funzione del numero di abitanti. Ogni Cantone ha diritto ad almeno un seggio.

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Presidente del Consiglio nazionale

​All’inizio della sessione invernale il Consiglio nazionale elegge fra i suoi membri un presidente che resterà in carica per un anno.

Il presidente dirige le deliberazioni del proprio Consiglio, fissa l’ordine del giorno delle sedute nel quadro del programma della sessione, dirige l’Ufficio del Consiglio e rappresenta il Consiglio verso l’esterno.

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Presidente decano

Il presidente decano è il membro del Consiglio nazionale da più tempo ininterrottamente in carica.

Dopo il rinnovo integrale del Consiglio presiede la Camera fino all’elezione del nuovo presidente.

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Vicepresidenti

Insieme al presidente, il Consiglio nazionale elegge al suo interno un primo e un secondo vicepresidente.

Il primo e il secondo vicepresidente assistono il presidente e lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti presidenziali.

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Presidenza

Il presidente, il primo e il secondo vicepresidente costituiscono la presidenza.

Essa media o decide in caso non vi sia unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione dei parlamentari.

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Ufficio del Consiglio nazionale

L‘Ufficio del Consiglio nazionale è composto dal presidente della Camera, dal primo e dal secondo vicepresidente, da quattro scrutatori e dai presidenti dei gruppi parlamentari.

L’Ufficio è responsabile delle questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

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Ufficio provvisorio

Dopo l'elezione del Consiglio nazionale, il presidente decano nomina l’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale. L’Ufficio prepara la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale.

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Commissioni

Le commissioni sono organi del Parlamento composti da un numero limitato di deputati. Il Consiglio nazionale conta 12 commissioni permanenti.

Previa approvazione dell’Ufficio della Camera, le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni.

Per deliberare su oggetti particolari l’Ufficio può inoltre istituire commissioni speciali (le cosiddette commissioni ad hoc).

Il compito principale delle commissioni è di esaminare in via preliminare gli oggetti loro attribuiti.

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