Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale o di prendere un provvedimento. Un postulato può essere presentato da un parlamentare, da un gruppo parlamentare o dalla maggioranza di una Commissione.

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro un postulato al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione (art. 124 LParl).

Se la Camera in cui è stato presentato il postulato lo accoglie, questo viene trasmesso al Consiglio federale (art. 124 cpv. 2 LParl). Se la Camera invece lo respinge, è considerato fallito.

Il Consiglio federale adempie un postulato accolto riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale. Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale illustra all’Assemblea federale in un rapporto annuale trasmesso alle commissioni competenti quanto ha finora intrapreso per l’adempimento del mandato e come intende adempierlo (art. 124 cpv. 4 LParl).

Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, la Camera toglie dal ruolo i postulati che sono stati adempiuti o che non devono più essere mantenuti (art. 124 cpv. 5 LParl).