Le deliberazioni su disegni di atti legislativi si svolgono in ambedue la Camere secondo uno schema prestabilito: dibattito di entrata in materia, deliberazione di dettaglio e votazione sul complesso. Se dopo la prima deliberazione nelle due Camere sussistono divergenze, le stesse vengono appianate nella procedura di appianamento delle divergenze.

I. La procedura in generale

Gli atti legislativi dell’Assemblea federale sono esaminati in linea di principio nel seguente modo:

1. I disegni di atti legislativi dell’Assemblea federale sono perlopiù elaborati dal Consiglio federale, in virtù del suo diritto d’iniziativa (art. 7 LOGA) (1a) o a seguito di un mandato conferitogli dal Parlamento mediante una mozione (art. 120 segg. LParl) (1b).

2. L’iniziativa di proporre un atto legislativo può emanare anche da un deputato, un gruppo, una commissione (sotto forma di iniziativa parlamentare, art. 107 segg. LParl) oppure da un Cantone (iniziativa cantonale, art. 115 segg. LParl). Se si dà seguito a una tale iniziativa, la responsabilità di elaborare un progetto di atto legislativo è affidata alla commissione competente in materia della Camera prioritaria e non al Consiglio federale.

3. Di regola il Consiglio federale o la commissione competente manda in consultazione rispettivamente l’avamprogetto o il progetto preliminare (art. 1 segg. LCo).

4. Conclusasi la procedura di consultazione, il disegno del Consiglio federale o il progetto della Commissione viene elaborato e trasmesso alle Camere unitamente al messaggio o al rapporto della Commissione (art. 97 risp. art. 112 cpv. 3 LParl).

5. I presidenti delle Camere stabiliscono di comune accordo quale Camera tratterà per prima l’oggetto in questione; se non giungono a un’intesa decide la sorte (art. 84 cpv. 2 LParl).

6. Le commissioni competenti in materia esaminano l’oggetto, fanno proposte al proprio Consiglio e nominano un relatore che le difenda (art. 44 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LParl; art. 19 RCN; art. 16 RCS).

7. Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia, art. 74 cpv. 1 LParl). In caso affermativo, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio, art. 74 cpv. 2 LParl); dopodiché procede alla votazione sul complesso (art. 74 cpv. 3 LParl).

8. Se, dopo la prima deliberazione, sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che non sia raggiunta un'intesa (art. 89 cpv. 1 LParl). Se dopo tre deliberazioni sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione che ha il compito di conseguire un’intesa (art. 91 cpv. 1 LParl). Quest’ultima presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste (art. 92 cpv. 3 LParl).

9. Se l’atto legislativo è un decreto federale, una legge o un’ordinanza dell’Assemblea federale, durante l’ultima seduta della sessione si procede a una votazione finale (art. 81 cpv. 1 LParl) (9a). Per contro, nel caso di un decreto federale semplice non viene svolta alcuna votazione finale (9b).

10. Se sottostà a referendum obbligatorio, l’atto legislativo è sottoposto al voto del Popolo e, se del caso, anche dei Cantoni (art. 140 Cost.). Se sottostà a referendum facoltativo e quest’ultimo è chiesto, l’atto è sottoposto al voto del Popolo (art. 141 Cost.) (10a). I decreti federali semplici e le ordinanze dell’Assemblea federale non sottostanno a referendum (10b).

11. Se l’atto legislativo non sottostà a referendum o qualora il referendum non sia chiesto o, ancora, se l’atto legislativo è approvato nella votazione sul referendum, tale atto legislativo viene pubblicato nella Raccolta ufficiale con l’indicazione della data dell’entrata in vigore (art. 2 LPubb). Contrariamente agli altri atti legislativi, i decreti federali semplici sono pubblicati nella Raccolta ufficiale solo se lo decide l’Assemblea federale (art. 2 cpv. 1 lett. h LPubb).

I disegni di atti legislativi possono essere respinti sia nella fase parlamentare sia nella fase postparlamentare:

  • Nella fase parlamentare il disegno di atto legislativo può essere respinto per tre motivi:
    • non entrata in materia o reiezione nella votazione sul complesso: se ambedue le Camere o una Camera decidono due volte di non entrare in materia su un disegno di atto legislativo del Consiglio federale o di una commissione, quest’ultimo viene stralciato dall’elenco degli affari dell’Assemblea federale (art. 95 lett. a LParl). La reiezione nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia (art. 74 cpv. 5 LParl). Un disegno di atto legislativo elaborato nell’ambito di un’iniziativa parlamentare è già respinto se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o se lo respinge nella votazione sul complesso (art. 114 cpv. 1bis LParl);
    • reiezione della proposta della conferenza di conciliazione: se una Camera respinge la proposta di conciliazione, l’intero disegno è tolto dal ruolo (art. 93 cpv. 2 LParl);
    • reiezione nella votazione finale: se una o ambo le Camere respingono nella votazione finale il disegno di atto legislativo, quest’ultimo è considerato parimenti respinto (art. 81 cpv. 3 LParl).
  • Fase postparlamentare: se sottostà a referendum, l’atto legislativo può anche essere respinto nella votazione popolare. Se è sottoposto al voto di Popolo e Cantoni, l’atto legislativo può essere respinto dall’uno e dagli altri. Taluni atti legislativi si fondano su atti legislativi sottostanti a referendum. Essi possono essere quindi respinti indirettamente nella votazione popolare.

II. Procedura parlamentare in casi speciali

II.1. Entrata in materia e votazione finale

Nel caso di disegni di atti legislativi che sottostanno imperativamente a un obbligo di trattamento, l’entrata in materia è obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl). Ciò vale per:

Se l’entrata in materia è obbligatoria, di norma non vi è votazione sul complesso (art. 74 cpv. 4 LParl).

In caso di preventivi e consuntivi si procede a una votazione sul complesso nonostante l’entrata in materia obbligatoria; la reiezione di preventivi e consuntivi nella votazione sul complesso comporta il loro rinvio al Consiglio federale (art. 74 cpv. 5 LParl).

II.2. Appianamento delle divergenze

II.2.1. Procedura abbreviata

Se decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva (art. 95 LParl). Ciò vale non soltanto in relazione con l’entrata in materia, bensì anche per l’approvazione di trattati internazionali, di rapporti di gestione, di ordinanze del Consiglio federale e del conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

II.2.2. Conferenza di conciliazione

Per il preventivo e le aggiunte al medesimo, se una Camera respinge la proposta della Conferenza di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l’importo più basso (art. 94 LParl).

Per il programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere (art. 94a cpv. 1 LParl). Inoltre, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza: se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata (art. 94a cpv. 2 LParl).

La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza anche per il decreto federale sul piano finanziario (art. 94a cpv. 2 LParl).

Fatti e cifre

Atti legislativi