Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano, su mandato delle Camere federali, l’alta vigilanza parlamentare sulla gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali secondo l’articolo 169 della Costituzione federale (Cost. ; RS 101) e l'articolo 26 della Legge sul Parlamento (LParl ; RS 171.10).

 

Mandato e obiettivi

L’alta vigilanza è un controllo politico svolto dal Parlamento sui poteri esecutivo e giudiziario, tramite cui il Parlamento giudica l’attività direttiva delle autorità federali e formula raccomandazioni per il futuro. Si tratta attraverso ciò di stabilire la responsabilità democratica delle autorità federali (accountability), di aumentare la trasparenza, di contribuire a correggere e/o a prevenire le insufficienze e le disfunzioni constatate e di avviare un processo d’apprendimento atto a migliorare la capacità delle autorità di risolvere i loro problemi.

 

Le Commissioni controllano principalmente:

  • che le autorità federali agiscano secondo la costituzione e la legge, che le missioni assegnatedal legislatore siano state compiute fedelmente e che gli obiettivi fissati siano stati raggiunti (controllo della legalità);
  • che le misure adottate dallo Stato siano adeguate e che il Consiglio federale faccia buon uso del suo margine di decisione (controllo dell’adeguatezza);
  • che le misure adottate dallo Stato producano gli effetti sperati (controllo dell’efficacia).

 

Il campo di controllo delle CdG è vasto. Poggia sull’insieme delle attività del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e dei tribunali federali, ad eccezione dei compiti che rientrano nelle loro competenze giurisdizionali. L’alta vigilanza si esercita pure sulle collettività di diritto pubblico o privato a cui sono affidati i compiti della Confederazione (p.es. La Posta, FFS SA, vedi i cantoni). In questi casi le CdG si concentrano sul modo in cui il Consiglio federale sorveglia questi organi (alta vigilanza indiretta), piuttosto che sulle attività di questi organi.

Tranne gli oggetti che esse devono obbligatoriamente esaminare in virtù della legge (p.es. il rapporto di gestione del Consiglio federale), le CdG sono libere di fissare i soggetti delle loro inchieste (auto richieste). A questo scopo le CdG stabiliscono un programma annuale destinato a definire le priorità di controllo in ciascuno dei settori dell’Amministrazione. Capita pure che le Camere federali affidino mandati alle commissioni o che i cittadini trasmettano proposte a quest’ultime. Le CG rendono conto alle Camere federali e al pubblico della loro attività in un rapporto annuale e nei rapporti d’inchiesta.

 

Procedura e mezzi a disposizione

Le CG si conformano nell’esercizio del loro mandato ai principi operativi che si sono date. Svolgono compiti di controllo:

  • realizzando delle verifiche che le commissioni effettuano con l’aiuto della loro segreteria,
  • affidando valutazioni e perizie, segnatamente al Controllo parlamentare dell’Amministrazione (CPA),
  • esaminando il rapporto annuale del Consiglio federale, il rapporto d’attività del Consiglio federale e del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, i rapporti di gestione di altri enti incaricati di compiti federali (Commissione federale delle banche, settore dei Politecnici federali [PF] ecc.),
  • effettuando visite presso i servizi dell’amministrazione federale,
  • trattando le richieste di terzi,
  • assicurando il controllo delle raccomandazioni indirizzati al Consiglio federale e degli interventi parlamentari.

 

I diritti e i doveri delle Commissioni sono precisati agli articoli 26-27, 52-55 e 153-158 LParl. Hanno il diritto di domandare informazioni e di esigere la produzione di documenti a tutte le autorità della Confederazione, ma pure a persone o servizi esterni all’Amministrazione federale, come ad esempio a cantoni o a privati (art. 153 LParl). Le Commissioni accertano le persone che devono essere sentite. Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché ad indicare qualsiasi documento utile (art. 156, cpv. 1, LParl); tranne qualche eccezione né il segreto d’ufficio né il segreto militare possono essere contrapposti alle CdG. Da parte loro le Commissioni garantiscono la natura confidenziale dei lavori fino al momento in cui la loro pubblicazione è formalmente adottata (art. 153, cpv. 5, in relazione con l’ art. 8 e l’art. 47 LParl). Danno un’importanza particolare alla protezione delle loro fonti e adottano tutte le misure in loro potere affinché alle persone al servizio della Confederazione non derivi alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una Commissione (art. 156, cpv. 3, LParl).

I mezzi d’azione di cui dispongono le CG sugli enti su cui vigilano sono di natura politica. Le Commissioni presentano generalmente i risultati delle loro investigazioni sotto forma di rapporti che contengono raccomandazioni. Attraverso le Commissioni obbligano quindi le autorità a presentare i conti delle loro attività. Invece le CG non possono né obbligare l’ente controllato ad adottare una misura, né annullare o modificare una decisione al posto dell’ente controllato. Esse devono convincere con i loro soli argomenti. All’occorrenza possono pure usare gli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un’iniziativa parlamentare), segnatamente per iniziare una modifica legislativa.