Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale: in tal modo la Confederazione certifica che le costituzioni dei Cantoni sono conformi al diritto federale (art. 51 cpv. 2 Cost.). È considerato diritto federale anche il diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

La competenza di conferire tale garanzia spetta all’Assemblea federale (art. 172 cpv. 2 Cost.).

I. La garanzia federale

L’Assemblea federale esamina unicamente il contenuto della norma costituzionale, e non le modalità della sua adozione; quest’ultimo esame spetta al Tribunale federale.

La garanzia viene negata solo se una norma costituzionale cantonale non può in alcun modo essere interpretata conformemente al diritto federale. La garanzia può anche essere negata solo parzialmente, ossia soltanto per alcuni articoli della Costituzione. È possibile anche conferire una garanzia con riserva.

La garanzia non ha effetto costitutivo: una modifica di una costituzione cantonale può quindi entrare in vigore prima che sia conferita la garanzia federale. Se la garanzia non è concessa, la disposizione decade ex tunc (a partire cioè da quando è stata emanata).

II. Procedura

I Cantoni hanno l’obbligo di chiedere alla Confederazione di conferire la garanzia alle loro costituzioni e a ogni loro modifica.

Le domande di conferimento della garanzia federale sono iscritte nell’elenco delle trattande parlamentari quando sono depositate presso la Cancelleria federale (art. 72 cpv. 2 LParl). Le Camere hanno l’obbligo di entrare in materia (art. 74 cpv. 3 LParl). In caso di disaccordo, la seconda decisione di reiezione da parte di un Consiglio è definitiva (art. 95 lett. d LParl).

L’Assemblea federale decide nella forma di un decreto federale semplice non sottostante a referendum. La decisione concernente la garanzia federale non può essere impugnata davanti al Tribunale federale (art. 189 cpv. 4 Cost.).

III. L’esame delle norme costituzionali cantonali da parte del tribunale federale

Nella DTF 111 Ia 239 consid. 3 il Tribunale federale aveva stabilito quanto segue: «Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale si è finora dichiarato non competente a esaminare la conformità di una disposizione costituzionale cantonale con i diritti di natura costituzionale garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con altre norme del diritto federale. Reputa infatti che lo svolgimento di tale esame sia compito dell’Assemblea federale, la quale è tenuta ad assolverlo prima di decidere in merito alla garanzia alle costituzioni cantonali [...]. La norma dell’articolo 85 numero 7 Cost. costituisce rispetto all’articolo 113 Cost. una lex specialis e preclude al Tribunale federale la competenza di esaminare le costituzioni cantonali. [...] La giurisprudenza deve pertanto essere precisata nel senso che l’esame pregiudiziale della conformità di una disposizione costituzionale cantonale con i diritti di natura costituzionale garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con altre norme del diritto federale può essere chiesto con ricorso di diritto pubblico nei casi in cui il diritto di rango superiore non era ancora entrato in vigore al momento in cui l’Assemblea federale ha accordato la garanzia alla disposizione litigiosa e tale diritto non doveva quindi allora essere preso in considerazione.»

Cenni storici

L’Assemblea federale ha finora negato la garanzia federale a cinque disposizioni costituzionali cantonali. In un caso essa è tornata sulla propria decisione 12 anni più tardi. In quattro casi entrambe le Camere hanno negato la garanzia, mentre in un caso i due Consigli non si sono trovati d’accordo e la seconda decisione negativa di una Camera si è rivelata decisiva.

La garanzia federale è stata negata nei casi seguenti:

  • il 10 marzo 1948 l’Assemblea federale rifiutò di concedere la garanzia federale alle disposizioni costituzionali adottate dai Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna volte a preparare la loro riunificazione, ritenendo che fossero violate le norme sull’esistenza e il territorio dei Cantoni (RU 1948 181). Nel 1960 l’Assemblea federale è tuttavia ritornata sulla propria decisione (FF 1959 1158, FF 1960 944);
  • il 4 marzo 1958 le Camere rifiutarono di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone di Vaud, ritenendo fosse violato il principio dell’uguaglianza giuridica; la disposizione prevedeva che i Comuni vodesi potessero alienare fondi in vista della creazione di piazze di tiro soltanto previo consenso dei consigli comunali dei Comuni confinanti con il territorio sul quale la creazione della piazza di tiro era prevista (Boll. uff. 1957 S 238; Boll. uff. 1958 N 43; FF 1958 291);
  • il 28 settembre 1977 le Camere rifiutarono di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone del Giura per violazione delle norme sull’esistenza e il territorio dei Cantoni e per incompatibilità con la «fedeltà confederale»; la disposizione cantonale prevedeva che il Cantone del Giura potesse accogliere qualsiasi parte del territorio giurassiano direttamente interessata dallo scrutinio del 23 giugno 1974 se tale parte si fosse separata dal Cantone a cui apparteneva, nel rispetto del diritto federale e del diritto del Cantone interessato (FF 1977 II 261; FF 1977 III 266);
  • il 15 marzo 2007 l’Assemblea federale ha rifiutato di concedere la garanzia a una disposizione costituzionale del Cantone di Ginevra per violazione del principio della parità di trattamento e della libertà di religione; tale disposizione prevedeva l’accesso alla Corte dei conti esclusivamente alle persone laiche, che godono dei diritti civici e che hanno compiuto 27 anni (06.084 Costituzione del Cantone di Ginevra. Garanzia);
  • il 13 marzo 2013 il Consiglio nazionale si è opposto a due riprese al conferimento della garanzia federale a una disposizione costituzionale del Cantone di Svitto; tale disposizione prevedeva che ogni Comune costituisse un circondario elettorale – ed avesse quindi diritto ad almeno un seggio in Gran Consiglio – e che all’interno dei circondari elettorali i seggi fossero ripartiti secondo il sistema proporzionale (12.070 Costituzione del Cantone di Svitto. Garanzia).

Fonti

  • Testo principale: Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag AG Berna, 2011, pagg. 260 segg.; Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 204.
  • Sezione «Decisioni negative»: Andreas Auer, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Stämpfli Verlag AG Berna, 2016, pagg. 240 segg.; Giovanni Biaggini, Art. 51 N 23, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2007, pag. 567.