Costituzione federale

La Costituzione federale definisce l’ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera: disciplina il rapporto tra la Confederazione e i Cantoni, la struttura e le competenze delle autorità federali nonché i diritti e gli obblighi fondamentali dei cittadini.

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Revisione della Costituzione

In Svizzera, il potere costituente è del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale può elaborare modifiche del testo costituzionale, ma deve sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni.

Nel caso di una revisione costituzionale promossa dal Popolo, l’Assemblea federale verifica la validità della relativa iniziativa popolare e raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettarla o di respingerla. Può inoltre presentare un controprogetto all’iniziativa popolare.

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Leggi federali

Nella gerarchia delle norme le leggi federali si situano tra la Costituzione e le ordinanze. Le leggi federali concretizzano la Costituzione e sono a loro volta concretizzate in ordinanze.

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Emanazione di leggi

Il potere legislativo appartiene al Parlamento e al Popolo: le leggi sono infatti emanate dal Parlamento, ma sottostanno a referendum facoltativo. Se 50'000 aventi diritto di voto o otto Cantoni chiedono il referendum, la legge è sottoposta a votazione popolare.

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Ordinanze

Le ordinanze sono atti normativi gerarchicamente subordinati alla Costituzione e alle leggi federali. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative.

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Emanazione di ordinanze

La maggior parte delle ordinanze è emanata dall’Esecutivo (Consiglio federale) e dalle unità amministrative; vi sono tuttavia anche ordinanze dell’Assemblea federale o dei tribunali della Confederazione.

Di solito il Parlamento non partecipa all’emanazione delle ordinanze dell’Esecutivo, ma se il Consiglio federale prepara un’ordinanza importante, la commissione parlamentare competente può esigere che il disegno le sia sottoposto per parere.

Le ordinanze non sottostanno a referendum.

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