La Costituzione federale definisce l’ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera: disciplina il rapporto tra la Confederazione e i Cantoni, la struttura e le competenze delle autorità federali nonché i diritti e gli obblighi fondamentali dei cittadini.

La versione in vigore è stata adottata in votazione popolare nel 1999.

I. Uno sguardo al passato

Präambel der Bundesverfassung von 1848

Artikel 2 bis 6 der Bundesverfassung von 1848

(Originale: Archivio federale svizzero)

La Costituzione federale attuale si fonda sulla Costituzione del 12 settembre 1848. Fortemente ispirata alla Legge fondamentale degli Stati Uniti d’America e al bagaglio ideologico della Rivoluzione francese, la Costituzione del 1848 getta le basi dello Stato federale svizzero e introduce il principio di sussidiarietà. In virtù di tale principio i Cantoni sono sovrani fintantoché la loro sovranità non è espressamente limitata dalla Costituzione federale.

Nel 1866 la Costituzione è oggetto di revisione parziale, seguita nel 1874 dalla prima revisione totale, la quale amplia le competenze federali e rafforza i diritti popolari con l’introduzione, tra l’altro, del referendum facoltativo a livello federale.

Negli anni 1990 la Costituzione federale è sottoposta a una nuova revisione totale finalizzata a codificare il diritto costituzionale non scritto scaturito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, a declassare disposizioni di rango non costituzionale (ad es. il divieto dell’assenzio) e a introdurre numerose piccole novità (principalmente nell’ambito dell’organizzazione e delle competenze dell’Assemblea federale e del Consiglio federale). Il 18 aprile 1999 Popolo (59,2%) e Cantoni (12 su 20 Cantoni e 2 su 6 Semicantoni) approvano il nuovo testo costituzionale che entra in vigore il 1° gennaio 2000.

II. Struttura della costituzione federale

La Costituzione federale è introdotta da un preambolo avente carattere simbolico. In forma concisa, esso esprime «lo spirito della Costituzione» e prelude al testo costituzionale vero e proprio articolato in sei titoli:

  • il Titolo primo contiene le «disposizioni generali», ovvero sette disposizioni costitutive per la Confederazione Svizzera in ordine alla composizione dello Stato federale, allo scopo dello Stato, ai principi dell’attività dello Stato e alle lingue nazionali.
  • Il Titolo secondo riunisce i diritti fondamentali, i diritti politici e gli obiettivi sociali.
  • Il Titolo terzo disciplina le relazioni tra Confederazione e Cantoni e la ripartizione dei compiti tra questi due livelli dello Stato federale.
  • Nel Titolo quarto sono sanciti i diritti popolari e i diritti di partecipazione dei Cantoni.
  • Nel Titolo quinto figurano le disposizioni sull’organizzazione delle autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunale federale).
  • Il sesto e ultimo Titolo disciplina la revisione della Costituzione e riunisce disposizioni transitorie.

III. Preminenza della costituzionale federale

La Costituzione federale rappresenta il gradino più alto del sistema giuridico svizzero, per cui leggi, ordinanze e altri atti normativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le sono subordinati.

Affinché il potere giudiziario non prevarichi sul potere legislativo, l’articolo 190 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che: «per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto, le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti». Le autorità anzidette sono pertanto tenute ad applicare le leggi federali anche se le ritengono incostituzionali. L’articolo in questione costituisce dunque un’eccezione al principio generale della preminenza del diritto di rango superiore. Tuttavia, non rimette in discussione la gerarchia delle disposizioni di legge poiché si tratta di un’eccezione di portata limitata disposta dalla Costituzione: concerne infatti esclusivamente l’applicazione della legge e non esonera il legislatore dall’obbligo di rispettare la Legge fondamentale.

Fonti

  • Sezione «I. Uno sguardo al passato»: www.parlament.ch
  • Sezione «II. Struttura della costituzione federale»: Reform der Verfassung, Erläuterungen zum Verfassungsentwurf 1995, pag. 29; Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I pag. 114, 116.
  • Sezione «III. Preminenza della costituzionale federale»: Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I pag. 403.