L’Assemblea federale partecipa all’impostazione della politica estera e vigila sulle relazioni con l’estero. Approva i trattati internazionali, cura le relazioni con i parlamenti esteri e collabora nelle assemblee parlamentari internazionali.

I. Informazione e consultazione

Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale sono in costante contatto e si scambiano le opinioni (art. 152 cpv. 1 LParl). A intervalli regolari il Consiglio federale informa le presidenze delle Camere e le commissioni competenti sugli sviluppi importanti nella politica estera (art. 152 cpv. 2 LParl). Inoltre, le consulta in caso di progetti di fondamentale importanza informandole anche sulla loro attuazione (art. 152 cpv. 3 LParl).

II. Approvazione di trattati internazionali

I trattati internazionali devono essere approvati dall’Assemblea federale (di seguito «procedura ordinaria», art. 166 cpv. 2 Cost.). In base ad una legge federale o ai trattati internazionali approvati dall’Assemblea federale, il Consiglio federale può tuttavia essere autorizzato a concludere autonomamente alcuni trattati (di seguito «procedura semplificata», art. 166 cpv. 2 Cost.).

L’espressione «trattati internazionali» deve essere interpretata in senso lato: vi rientrano tra l’altro le adesioni ad organizzazioni internazionali o gli atti giuridici che traspongono disposizioni del diritto dell’UE. Con «l’approvazione di un trattato internazionale» sono intese non soltanto la conclusione bensì anche la modifica e la denuncia di un trattato.

II.1. Procedura ordinaria

Il Consiglio federale consulta le Commissioni competenti per la politica estera in merito alle direttive e alle linee guida per il mandato negoziale di cui si sta occupando (art. 152 cpv. 2 LParl). Conduce le trattative, approva il testo del trattato, lo sottoscrive e lo sottopone all’Assemblea federale per approvazione (Art. 184 cpv. 2 Cost.).

In linea di massima l’Assemblea federale può approvare o rifiutare il trattato solo nel suo insieme. Tuttavia può obbligare il Consiglio federale a formulare una riserva, se il trattato prevede questa procedura.

Il secondo rifiuto di una delle Camere è definitivo quando le Camere non sono concordi sull’approvazione di un trattato internazionale (art. 95 lett. c LParl).

L’Assemblea federale approva i trattati che sottostanno a referendum, sia esso obbligatorio o facoltativo, mediante decreto federale, altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice (art. 24 cpv. 3 LParl).

Al referendum obbligatorio sottostanno l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.). Al referendum facoltativo sottostanno i trattati di diritto internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.):

  • di durata indeterminata e indenunciabili,
  • che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale,
  • che comprendono importanti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Il trattato approvato dall’Assemblea federale e accolto in un eventuale referendum può essere ratificato e messo in vigore dal Consiglio federale.

Applicazione urgente

Il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale la cui approvazione spetta all’Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono (art. 7b cpv. 1 LOGA). Prima di farlo consulta le commissioni competenti (art. 152 cpv. 3bis LParl).

Se una delle due commissioni o ambedue si pronunciano in favore dell’applicazione provvisoria, il Consiglio federale può applicare il trattato. Deve rinunciarvi se ambedue le commissioni sono contrarie (art. 152 cpv. 3bis LParl).

L’applicazione provvisoria cessa tuttavia per legge dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione (art. 7b cpv. 2 LOGA).

II.2. Procedura semplificata

Il Consiglio federale può essere autorizzato a concludere trattati autonomamente in seguito a una legge federale o a un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Tuttavia, la Costituzione esclude che la competenza di concludere autonomamente trattati venga delegata in caso di trattati che sottostanno al referendum.

Il Consiglio federale riferisce annualmente in un rapporto all’Assemblea federale sui trattati che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA). Le Camere prendono atto del rapporto. Se l’Assemblea federale ritiene che l’approvazione di un determinato trattato le spetti, può incaricare il Consiglio federale con una mozione di presentarglielo in un secondo tempo mediante procedura ordinaria.

informazioni supplementari

III. Politica estera parlamentare

L’Assemblea federale collabora con assemblee parlamentari e conferenze internazionali curando così i contatti con parlamenti esteri (art. 24 cpv. 4 LParl).

L’Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali (art. 2 ORInt):

  • Unione interparlamentare (UIP);
  • Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (AP-CdE);
  • Comitato parlamentare dell’Associazione europea di libero scambio (AELS/UE);
  • Assemblea parlamentare della francofonia (APF);
  • Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (AP-OSCE);
  • Assemblea parlamentare dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (AP-NATO).

L’Assemblea federale può inviare delegazioni ad hoc presso altre istituzioni e conferenze parlamentari internazionali (art. 5 cpv. 1 lett. a ORInt).

Le Camere hanno inoltre istituito una delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE, la DP-OCSE​. Per curare le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi ha istituto delegazioni permanenti (art. 4 ORInt). Le relazioni con i parlamenti di altri Stati spettano alle Commissioni della politica estera (art. 1 cpv. 1 ORInt).

Un ruolo importante nella politica estera parlamentare è inoltre assunto dai presidenti delle Camere, che rendono visita ai loro colleghi all’estero accompagnati da delegazioni parlamentari o accolgono in Svizzera le delegazioni di altri parlamenti.

Informazioni supplementari

Dossier elettronico: Relazioni internazionali

FONTI

  • Sezione «Approvazione di trattati internazionali»: Daniel Thürer, art. 166 N 41, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a cura di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 2716; Luzian Odermatt/Esther Thopinke, art. 23 N 7 in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 199; Thomas Sägesser, art. 7a, in Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Stämpfli Verlag AG Berna 2007, pag. 123 ss.; 99.419 Iniziativa parlamentare - Legge sui rapporti fra i Consigli. Adeguamento alla nuova Costituzione federale. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999, FF 1999 4178.