Diverse disposizioni della Costituzione garantiscono il rispetto della separazione dei poteri o la non prevaricazione del potere giudiziario su quello legislativo. L'articolo 189 capoverso 4 Cost. sancisce ad esempio che gli atti dell’Assemblea federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. L'articolo 190 Cost. stabilisce invece che le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. La Svizzera dispone dunque di una giurisdizione costituzionale limitata.

I. Art. 189 cpv. 4 Cost.

L’articolo 189 capoverso 4 Cost. limita la competenza del Tribunale federale. Gli atti dell’Assemblea federale possono essere impugnati presso il Tribunale federale soltanto se espressamente previsti in una legge o se il diritto alla tutela giurisdizionale è prescritto dal diritto internazionale.

Questo articolo comprende tutti gli atti dell’Assemblea federale: non possono dunque essere impugnati presso il Tribunale federale le leggi federali, le ordinanze parlamentari, decreti federali e nemmeno atti singoli che non hanno forma di decreto federale dell’Assemblea federale o dei suoi organi.

II. Art. 190 Cost.

Sulla base dell’articolo 190 Cost. le autorità incaricate dell’applicazione del diritto applicano le leggi federali anche se queste sono anticostituzionali.

Questo articolo è applicabile soltanto alle leggi federali, non alle ordinanze. Nel caso concreto le autorità incaricate dell’applicazione del diritto possono esaminare in via pregiudiziale la compatibilità delle ordinanze con il diritto di rango superiore ed eventualmente vietarne l’applicazione. Se tuttavia la violazione della Costituzione ha origine nell’anticostituzionalità della relativa legge federale di rango superiore, le autorità incaricate dell’applicazione del diritto sono tenute ad applicare l’ordinanza nonostante la sua anticostituzionalità.

Ulteriori informazioni

II controllo normativo consiste nell'esaminare se le norme siano compatibili con il diritto di rango superiore. Se si assume la Costituzione come parametro per il controllo, il controllo normativo è una forma di giurisdizione costituzionale, in quanto sia effettuato da un tribunale.

Esistono diversi tipi di controllo normativo:

  • Preventivo/repressivo: il controllo della costituzionalità delle norme è preventivo se tale questione viene esaminata prima della loro entrata in vigore. Si ha controllo repressivo ogni volta che la giurisdizione costituzionale esamina una legge già in vigore.
  • Diffuso/accentrato: in un sistema diffuso il controllo viene eseguito da tutte le autorità interessate, mentre in un sistema accentrato il controllo normativo viene eseguito da un’unica autorità, ad esempio la Corte suprema o un Tribunale costituzionale ad hoc.
  • Astratto/concreto: il controllo delle norme è astratto quando la legge come tale è impugnata e la sua costituzionalità viene esaminata indipendentemente da qualsiasi caso di applicazione: in questo caso viene impugnato l’atto normativo stesso. Il controllo è invece concreto quando oggetto del ricorso è una decisione o una sentenza e si esamina in via pregiudiziale (ovvero in modo accessorio) se l’atto si rivela anticostituzionale nel caso di applicazione.

L’articolo 189 capoverso 4 Cost. esclude il controllo astratto degli atti normativi dell’Assemblea federale e del Consiglio federale. L’articolo 190 Cost. impedisce invece il controllo normativo delle leggi federali, ma non quello delle ordinanze. Nel caso concreto (ovvero in modo accessorio) la costituzionalità delle ordinanze può pertanto essere esaminata.

La Svizzera applica un cosiddetto «sistema diffuso del controllo normativo accessorio», secondo cui di principio tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto sono tenute d’ufficio a esaminare la compatibilità degli atti legislativi con il diritto di rango superiore e se del caso vietarne l’applicazione; fanno eccezione le disposizioni delle leggi federali.

Il controllo normativo a posteriori (repressivo) viene effettuato dalle autorità incaricate dell’applicazione del diritto, mentre il controllo preventivo avviene a livello federale ed è garantito principalmente dalle unità amministrative dell’Amministrazione federale. Nell’ambito della procedura di consultazione interna all’amministrazione, l’Ufficio federale di giustizia esamina tutti i disegni di atti normativi per quanto concerne la loro compatibilità con il diritto di rango superiore. In occasione delle deliberazioni parlamentari le unità amministrative, su domanda dei dipartimenti competenti o degli organi parlamentari, esaminano la compatibilità con la Costituzione federale delle modifiche proposte o adottate dei disegni di atti normativi.

Fonti

  • Testo introduttivo: Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 403.
  • Sezione «I. Art. 189 cpv. Cost.»: Walter Haller, Art. 189 N. 55, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a cura di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, pag. 2694 segg.; Goran Seferovic, Art. 189 N 62, in: Waldmann/Belser/Epiney (a cura di), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015, pag. 2766; Sentenza del Tribunale federale 1C_65/2012 del 14 febbraio 2012.
  • Sezione «Ulteriori informazioni» i testi sono tratti in parte del: Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 463, 480 e 494; Stärkung der präventiven Rechtskontrolle. Bericht des Bundesrates vom 5. März 2010, FF 1939, pag. 2188; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Bern 2007, § 11 Rz. 36.
  • Fonte immagine: Tribunale federale