Diritto di iniziativa

Oltre al Consiglio federale, ai membri delle Camere, alle Commissioni e ai gruppi parlamentari, anche i Cantoni hanno un diritto di iniziativa. Mediante un’iniziativa cantonale possono proporre l’elaborazione di un progetto di atto legislativo dell’Assemblea federale.

Leggi tutto

Diritto di referendum

Riguardo a taluni atti normativi federali i Cantoni hanno un diritto di codecisione diretto. In tal senso, le modifiche costituzionali devono essere sottoposte al voto di Popolo e Cantoni. Nel caso delle leggi federali, otto Cantoni possono chiedere che siano sottoposte al voto del Popolo.

Leggi tutto

Conferimento della garanzia alle costituzioni cantonali

Mediante il conferimento della garanzia viene garantito che le costituzioni dei Cantoni soddisfano le esigenze poste dal diritto federale. È considerato diritto federale anche il diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

La garanzia viene negata soltanto se una norma costituzionale cantonale non può in alcun modo essere interpretata conformemente al diritto federale. Il conferimento della garanzia ha luogo mediante decreto federale non sottostante a referendum.

Leggi tutto

Approvazione di modifiche territoriali

Le modifiche territoriali tra i Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché l’approvazione dell'Assemblea federale.

L’approvazione ha luogo mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

Approvazione di trattati intercantonali e di trattati conclusi dai Cantoni con l’estero

I trattati intercantonali e quelli conclusi dai Cantoni con l’estero devono essere approvati dall’Assemblea federale, qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo contro di essi.

L’approvazione ha luogo mediante un decreto federale non sottostante a referendum.

Conferimento dell’obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione a trattati intercantonali

Nei settori di compiti citati nell’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale, l'Assemblea federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequazione degli oneri. L'obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell'obbligatorietà generale o di obbligo di partecipazione.

Il conferimento dell’obbligatorietà generale ha luogo su richiesta di almeno 18 Cantoni, mediante decreto federale sottostante a referendum.

L’obbligo di partecipazione è invece conferito su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che già partecipano a un trattato intercantonale o che ne hanno negoziato il progetto definitivo, mediante un decreto federale non sottostante a referendum.