Con un’interpellanza un parlamentare, la maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su avvenimenti e affari importanti della Confederazione in materia di politica interna ed estera. All’atto del deposito l’autore può chiedere che l’interpellanza sia dichiarata urgente.

Il Consiglio federale risponde alle interpellanze per scritto di norma entro la sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). L’interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta o di esserlo soltanto in parte e chiedere una discussione (art. 125 cpv. 2 LParl; art. 28 cpv. 4 RCN; art. 24 cpv. 3 RCS). Nella pratica simili discussioni avvengono tuttavia soltanto nel Consiglio degli Stati.

Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane (art. 30 cpv. 3 RCN; art. 26 cpv. 3 RCS). La dichiarazione d’urgenza compete al relativo Ufficio della Camera (art. 30 cpv. 2 lett. a RCN; art. 26 cpv. 2 RCS).

Se un’interpellanza è dichiarata urgente, il Consiglio federale deve rispondervi nel corso della stessa sessione e discuterla nella terza settimana di sessione (art. 30 cpv. 3 RCN; art. 26 cpv. 3 RCS).

Se l’Ufficio respinge la dichiarazione d’urgenza, l’interpellanza è trattata come un’interpellanza normale o l’Ufficio la trasforma in un’interrogazione urgente previo accordo con l’interpellante (art. 30 cpv. 4 RCN; art. 26 cpv. 4 RCS). Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN; art. 26 cpv. 3 RCS); nel caso delle interrogazioni urgenti l’autore non può tuttavia chiedere nessuna discussione.