L’Ufficio del Consiglio degli Stati è responsabile delle questioni concernenti la gestione, l'organizzazione e la procedura della Camera.

I. Composizione

L’Ufficio del Consiglio degli Stati consta (art. 5 cpv. 1 RCS):

II. Elezione

I membri dell'Ufficio sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive all'inizio di ogni sessione invernale (art. 3 cpv. 1 RCS). Lo scrutinio è segreto (art. 130 cpv. 1 LParl). Risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza, ossia il cui nome figura su più della metà delle schede valide (art. 130 cpv. 2 LParl).

III. Compiti

L'Ufficio ha i compiti seguenti (art. 6 cpv. 1 RCS):

  • pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione,
  • determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali,
  • assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente,
  • provvede a coordinare le attività delle commissioni,
  • stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni,
  • elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge,
  • accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati,
  • esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle,
  • tratta altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

IV. Sedute

Gli uffici delle Camere si riuniscono di regola nel corso della terza settimana che precede la sessione. Tradizionalmente, la seduta che si svolge in preparazione della sessione autunnale è organizzata nel Cantone d‘origine del presidente della Camera.

Le deliberazioni degli uffici sono confidenziali, analogamente alle altre sedute delle commissioni (art. 35 cpv. 3 LParl; art. 47 cpv. 1 LParl).

Fatti e Link utili

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell’Ufficio è man mano cambiata: originariamente l’Ufficio del Consiglio degli Stati si componeva del presidente e di due scrutatori. Nel 1903 l’Ufficio fu integrato di un vicepresidente che dal 1946 è affiancato da uno scrutatore supplente.

Nel 1999 fu istituita la carica di secondo vicepresidente e fu soppressa quella del secondo scrutatore. Nel 2003 il regolamento venne modificato per fare in modo che ciascuno dei gruppi parlamentari in Consiglio degli Stati con almeno cinque membri avesse diritto a un seggio nell’Ufficio.

Composizione dell‘Ufficio (1914-2019), cfr. Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento. (PDF)

Composizione attuale

Fonti

Boris Burri, art. 35, in: Graf/Theler/von Wyss (a c. di), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) del 13 dicembre 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 297 segg.