Il presidente del Consiglio degli Stati dirige i dibattiti del Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno nell’ambito del programma della sessione elaborato dall’Ufficio, dirige l’Ufficio della Camera e la rappresenta verso l’esterno.

I. Elezione

All'inizio di ogni sessione invernale il Consiglio degli Stati elegge per un anno i membri della presidenza e gli altri membri dell‘Ufficio (art. 3 cpv. 1 RCS). I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo le disposizioni che si applicano all’elezione del Consiglio federale (art. 132 LParl).

La rielezione del presidente uscente per l'anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.). Se la carica di presidente diventa vacante in corso di mandato prima dell'inizio della sessione estiva, si procede ad un'elezione suppletiva (art. 3 cpv. 3 RCS); se lo diventa in un momento successivo, la presidenza è assunta ad interim dal primo vicepresidente (art. 3 cpv. 3 RCS e contrario; art. 4 cpv. 2 RCS).

II. Compiti

Il presidente del Consiglio ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

III. Intervento e voto del presidente

Il presidente partecipa alla votazione (art. 3 cpv. 3 RCS e contrario) solo quando formalmente è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 80 cpv. 1 e 2 LParl). In caso di parità, il suo voto decide (art. 80 cpv. 1, secondo periodo LParl).

In caso di elezione il presidente ha lo stesso diritto di voto di qualsiasi altro membro della Camera. Anche nell’Ufficio esercita questo diritto e in caso di parità il suo voto decide (art. 46 cpv. 3 LParl; art. 12 cpv. 3 RCS).

Fatti e cifre

Dal 1848 si sono succeduti 201presidenti del Consiglio degli Stati.

Il loro elevato numero è da ricercarsi nelle disposizioni legali in vigore fino al 1902 che nelle versioni della Costituzione del 1848 (art. 75) e del 1874 (art. 86) prevedevano che i deputati si riunissero una volta all’anno per una seduta ordinaria. Dunque i deputati si riunivano solo una volta all’anno per una sessione, l’interrompevano e la proseguivano in un secondo momento. Secondo la legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) del 1849, la sessione doveva iniziare in estate, mentre le elezioni del Consiglio nazionale avevano luogo sempre l’ultima domenica di ottobre. Dunque il Consiglio nazionale neoeletto iniziava l’attività a metà sessione. Il Consiglio degli Stati, che secondo le versioni della Costituzione del 1848 (art. 71) e del 1874 (art. 82) ed il regolamento del 1850 doveva eleggere tra i suoi membri un presidente per ogni seduta ordinaria, doveva dunque scegliere quattro presidenti per ogni legislatura (all’inizio i consiglieri nazionali rimanevano in carica tre anni), il primo e l’ultimo dei quali presiedevano solo per sei mesi.

Le versioni della Costituzione del 1848 e del 1874 stabilivano inoltre che il Consiglio degli Stati dovesse eleggere un nuovo presidente per ogni seduta straordinaria. Nel XIX secolo la Camera alta vi si è attenuta occasionalmente tenendo nuove elezioni per le sessioni straordinarie.

Cronologia dei presidenti del Consiglio degli Stati dal 1848

Presidente del Consiglio degli Stati 2023/24

Fonti

  • «Fatti e cifre: Numero di presidenti»: Paul Cron, Die Geschäftsordnung der Schweiz. Bundesversammlung; Universitätsbuchhandlung Freiburg in der Schweiz 1946, pag. 74.
  • «Fatti e cifre: Passaggio da una presidenza di consiglio all’altra»: Jean-François Aubert, Die Schweizerische Bundesversammlung von 1848 bis 1998, Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte/M 1998, pag. 49 seg.; Giovanni Biaggini, art. 148 Cost. N 9, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, pag. 679.