Nella sala è assegnato un posto a sedere fisso a ogni parlamentare.

I. Sala del Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale l’Ufficio assegna a ogni gruppo parlamentare un settore (art. 9 cpv. 1 lett. j RCN). I gruppi parlamentari assegnano a loro volta un posto a sedere a ciascuno dei loro membri. Nel settore sinistro dell’aula siedono i membri del gruppo socialista, nella parte sinistra del settore centrale i membri del gruppo del Centro. Alleanza de Centro. PEV. e del gruppo dei Verdi, nella parte destra del settore centrale i membri del gruppo liberale-radicale e quelli del gruppo verde-liberale, mentre nel settore destro siedono i membri del gruppo dell’Unione democratica di centro.

Durante le sedute comuni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, ossia dell’Assemblea federale plenaria, i membri del Consiglio degli Stati prendono posto lungo la parete posteriore della sala del Consiglio nazionale, sotto lo stemma del rispettivo Cantone.

II. Sala del Consiglio degli Stati

L’ordine dei posti nella sala del Consiglio degli Stati non è regolamentato. Vale comunque il principio dell’anzianità, ossia i consiglieri agli Stati già in carica nella legislatura precedente possono mantenere il proprio posto o sceglierne uno divenuto libero. Ai neoeletti l’Ufficio assegna invece un posto su proposta della segreteria della Camera (art. 6 cpv. 1 lett. j RCS).

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