La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale o di prendere un provvedimento. La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.

La procedura di trattazione delle mozioni si distingue in procedura relativa alla decisione concernente la mozione e procedura dopo la decisione.

 

I. Decisione concernente la mozione 

I.1. Camera prioritaria (prima lettura)

1. Una mozione può essere presentata in qualsiasi momento dalla maggioranza di una commissione e, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare (art. 119 cpv. 1 LParl). È trattata dapprima dalla Camera in cui è stata presentata («Camera prioritaria»). Una mozione può essere ritirata dai suoi autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito (art. 73 cpv. 1 LParl).

2. Le commissioni della Camera prioritaria non deliberano di norma in merito a interventi di parlamentari e gruppi. La Camera o la commissione possono tuttavia decidere in via eccezionale di sottoporli a esame preliminare (art. 21 cpv. 2 RCN; art. 17 cpv. 3 RCS).

3. Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l’inizio della sessione ordinaria (art. 121 cpv. 1 LParl).

Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell’inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l’inizio della sessione successiva (art. 121 cpv. 1 LParl). Tuttavia, se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione (art. 121 cpv. 1bis LParl). Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un’ordinanza di necessità oppure un’ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale sono iscritte all’ordine del giorno dell’eventuale sessione in corso o, al più tardi, della sessione successiva, sia essa ordinaria o straordinaria. Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione per scritto o a voce (art. 121 cpv. 1ter LParl).​

4a. Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se (art. 119 cpv. 5 LParl):

  • la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
  • il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

4b. La Camera può accogliere o rifiutare mozioni. Se la Camera prioritaria la rifiuta, la mozione è considerata liquidata; se invece l’accoglie, la mozione è assegnata alla commissione competente dell’altra Camera («seconda Camera») (art. 121 cpv. 2 LParl).

I.2. Seconda Camera

5. La commissione della seconda Camera sottopone la mozione a esame preliminare. Il Consiglio federale e la maggioranza della commissione possono proporre alla camera di modificarla (art. 121 cpv. 3 lett. b LParl).

6. La seconda Camera può accogliere, respingere o – contrariamente alla Camera prioritaria – modificare la mozione (art. 121 cpv. 3 LParl). Se la seconda Camera la accoglie senza modificarla, la mozione è considerata accettata, ossia il mandato a essa collegato è affidato al Consiglio federale (art. 121 cpv. 3 lett. a LParl). Se la seconda Camera la rifiuta, la mozione è liquidata (art. 121 cpv. 3 lett. a LParl). Una mozione modificata su proposta del Consiglio federale o della maggioranza della commissione incaricata dell’esame preliminare è assegnata nuovamente alla camera prioritaria (art. 121 cpv. 4 LParl).

I.3. Camera prioritaria (seconda lettura)

7. La commissione della Camera prioritaria sottopone la mozione modificata a esame preliminare.

8. La Camera prioritaria può acconsentire alla modifica apportata dalla seconda Camera, confermare la propria decisione iniziale (nuovo da novembre 2021) o respingere definitivamente la mozione (art. 121 cpv. 4 LParl). 

I.4. Seconda Camera (seconda lettura)

9. Se la Camera prioritaria conferma la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale, la seconda Camera può aderire a tale decisione o respingere definitivamente la mozione.(art. 121 cpv. 4bis LParl). 

II. Procedura dopo la decisione

10. Se una mozione accolta da entrambe le Camere non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo (art. 122 cpv. 1 LParl).

 Il Consiglio federale riferisce senza indugio se (art. 122 cpv. 1bis LParl):

  • ​una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un’ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d’ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi; oppure
  • una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di emanare o modificare un’ordinanza di necessità oppure un’ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale​ non è ancora adempiuta allo scadere del termine impartito al Consiglio federale nel testo della mozione per presentare rapporto.

11a. Se il mandato di una mozione è adempiuto, una commissione o il Consiglio federale propone di togliere la mozione dal ruolo (art. 122 cpv. 2 LParl).

11b. Lo stralcio dal ruolo di una mozione è possibile anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto (art. 122 cpv. 3 LParl). I motivi della proposta di stralcio dal ruolo devono tuttavia essere esposti in un apposito rapporto o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo materialmente connesso con la mozione, affinché l’Assemblea federale possa decidere di conseguenza (art. 122 cpv. 3 LParl).

12. Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all’atto della reiezione della proposta di stralcio (art. 122 cpv. 5 LParl).

13. Se il Consiglio federale non rispetta il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione (art. 122 cpv. 6 LParl).