Diritto di elezione e di destituzione
Elezioni del Consiglio nazionale
Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni, la penultima domenica di ottobre. I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto. Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale, mentre nei Cantoni cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.
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Elezioni del Consiglio degli Stati
I membri del Consiglio degli Stati sono eletti secondo il diritto cantonale. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.
45 dei 46 membri del Consiglio degli Stati vengono eletti alle urne, ossia a scrutinio segreto, contemporaneamente ai membri del Consiglio nazionale, mentre nell’Appenzello Interno la Landsgemeinde (l’assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede l’elezione del Consiglio nazionale.
Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario.
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Diritto di destituzione
Il Popolo non ha un diritto di destituzione nei confronti del Parlamento. Una destituzione indiretta del Parlamento (e del Governo) ha tuttavia luogo quando il Popolo decide in una votazione preliminare di proporre una revisione totale della Costituzione federale.