La sessione è il periodo durante il quale il Parlamento si riunisce. Le sessioni si distinguono in sessioni ordinarie, speciali, straordinarie e sessioni in situazioni straordinarie.

I. Sessioni ordinarie

Ogni anno si svolgono quattro sessioni ordinarie della durata di tre settimane ciascuna (art. 151 cpv. 1 Cost.; art. 33d cpv. 1 lett. a RCN), ovvero:

  • la sessione primaverile (febbraio/marzo),
  • la sessione estiva (giugno),
  • la sessione autunnale (settembre/ottobre) e
  • la sessione invernale (novembre/dicembre).

Le date in cui si tengono le sessioni sono stabilite con due anni d’anticipo dalla Conferenza di coordinamento, che si compone degli Uffici dei due Consigli (art. 37 cpv. 2 lett. a LParl).

II. Sessioni speciali

Le sessioni speciali sono convocate quando le sessioni ordinarie non bastano per far fronte ai lavori parlamentari (art. 2 cpv. 2 LParl). Diversamente da quanto previsto per le sessioni ordinarie e straordinarie, le sessioni speciali possono essere decise autonomamente da ciascuna Camera (art. 2 cpv. 2 LParl).

III. Sessioni straordinarie

Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione di una sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione (art. 151 cpv. 2 Cost.; art. 2 cpv. 3 LParl):

Al Consiglio federale e alla minoranza in ogni Camera è così garantita la possibilità di influire sull’agenda parlamentare.

Le Camere sono convocate dai rispettivi Uffici (art. 33 cpv. 1 LParl). Questi stabiliscono la data (art. 37 cpv. 2 lett. a LParl) e il programma della sessione (art. 9 cpv. 1 lett. a RCN; art. 6 cpv. 1 lett. a RCS) e possono aggiungere altri oggetti a quelli indicati da chi ha chiesto la convocazione della sessione.

Di norma, le sessioni straordinarie si tengono nel corso delle tre settimane dedicate alla sessione ordinaria. Se è chiesta per autorizzare un credito aggiuntivo urgente superiore a 500 milioni die franchi, e se la domanda di convocazione è stata depositata entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze​​, la sessione straordinaria deve tuttavia aver luogo nella terza settimana successiva alla presentazione della domanda di convocazione (art. 28 cpv. 3 LFC; art. 34 cpv. 3 LFC). Inoltre una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando (art. 2 cpv. 3bis LParl):

  • il Consiglio federale ha emanato o modificato un’ordinanza di necessità oppure un’ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale;
  • è iscritto nel ruolo il disegno di un’ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un’ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
  • è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.​

Come sancito nella Costituzione, inoltre, il Consiglio federale convoca immediatamente l’Assemblea federale se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane (art. 185 cpv. 4 Cost.).

IV. Sessioni in situazioni straordinarie

Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire (art. 33 cpv. 3 LParl). Le sessioni secondo l’articolo 33 capoverso 3 LParl sono sessioni sui generis, in quanto non sono assimilabili a nessuna delle altre tipologie di sessioni illustrate. Non sono infatti convocate né dal Consiglio federale, né dagli Uffici e neppure su richiesta di un quarto dei membri di una Camera.

Fatti e cifre

Sessioni ordinarie

Originariamente la Costituzione prevedeva che entrambi i Consigli «si radunassero una volta all’anno in sessione ordinaria». Le Camere interrompevano la loro sessione dopo due o tre settimane di deliberazione e portavano a termine i lavori in un momento successivo. Con il decreto federale del 22 dicembre 1863 le Camere divisero la sessione ordinaria in due parti ognuna delle quali, regolarmente, veniva ulteriormente dimezzata mediante una decisione di aggiornamento. Il sistema delle quattro sessioni annuali è stato infine sancito nella legge sui rapporti fra i Consigli il 23 marzo 1962.

Dal 1962 si è discusso più volte dell’ipotesi di aumentare il ritmo delle sessioni e di ridurne la durata.

Gli argomenti a favore sono:

  • un nesso più forte tra attualità e lavori parlamentari;
  • assenze più brevi dei parlamentari dalla vita professionale;
  • concentrazione delle deliberazioni su singoli oggetti importanti;
  • riduzione del carico di lavoro e dell’affaticamento nella terza settimana.

Gli argomenti a sfavore:

  • ritmi più frenetici prima, durante e dopo le sessioni;
  • moltiplicazione delle sedute delle commissioni e dei gruppi parlamentari;
  • maggiore frammentazione della vita professionale e del mandato parlamentare
  • contatti meno frequenti tra i parlamentari;
  • difficoltà nell’appianamento delle divergenze;
  • difficoltà nel trattare un oggetto nelle due Camere durante la stessa sessione.

Ad avviso dei due Consigli tuttavia un cambio di sistema non è opportuno poiché gli svantaggi prevarrebbero.

Sessioni speciali

Dal 1974 le Camere hanno la possibilità di convocare «ulteriori sessioni» oltre alle quattro ordinarie. Fino al 1991 tutte le sessioni erano sessioni comuni. Nel 1991 è stato deciso che ciascun Consiglio può decidere autonomamente se riunirsi in sessione speciale.

Sessioni straordinarie

La possibilità di convocare sessioni straordinarie esiste da quando è stato fondato lo Stato federale. Fino al 1999 la Costituzione federale prevedeva che la convocazione di una sessione straordinaria potesse essere chiesta dal Consiglio federale, da un quarto dei membri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni. La revisione della Costituzione del 1999 ha introdotto un cambio di prassi: non sono più cinque Cantoni a poter chiedere la convocazione di una sessione straordinaria bensì un quarto dei membri del Consiglio degli Stati.

Dal 2011 è in vigore una disposizione in virtù della quale se una sessione straordinaria è chiesta per l’approvazione a posteriori di un credito aggiuntivo o un credito d’impegno urgente di oltre 500 milioni di franchi, la stessa deve svolgersi nella terza settimana di calendario successiva alla presentazione della domanda di convocazione. Questa norma è stata sancita per legge nel 2011 in seguito agli eventi della crisi finanziaria del 2008.

Nel 2013 il diritto di convocare una sessione straordinaria è stato vincolato alla condizione di precisare gli oggetti pendenti davanti alle due Camere.

Sulla scia della crisi pandemica negli anni 2020–21, la legge sul Parlamento è stata oggetto di una nuova revisione parziale, avente per obiettivo quello di salvaguardare la capacità del Parlamento di intervenire in situazioni di crisi. Nell’ambito di questa revisione parziale, il 17 marzo 2023 le due Camere hanno deciso di sancire nella legge che una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando:

  • ​il Consiglio federale ha emanato o modificato un’ordinanza di necessità oppure un’ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale​;
  • è iscritto nel ruolo il disegno di un’ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un’ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
  • è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 4 dicembre 2023.​

Sessioni in situazioni straordinarie

L’obbligo di convocare immediatamente le Camere qualora il Consiglio federale sia impossibilitato ad agire «per causa di rivolta o d’altra violenza» sussiste dal 1851. Nel 1962 venne sancito per legge che le Camere andavano convocate anche «qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità di agire del Consiglio federale fosse minacciata per altre cause». Fino al 2003, la legge prevedeva altresì che, se le circostanze lo rendevano necessario, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso di impedimento, il presidente del Consiglio degli Stati potevano radunare le Camere in un Cantone di sua scelta.

Fonti

  • Sezione «Fatti e cifre»: 90.228 Iv. Pa. Petitpierre – Riforma del Parlamento, FF 1991 III 493; Jean-François Aubert, art. 86, n. marg. 10, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Berna 1996.