I Servizi del Parlamento offrono ogni anno dieci
interessanti posti di praticantato universitario in diversi settori tematici.
Tutti i praticantati iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto
dell’anno successivo. Sono pubblicati a fine marzo su stelle.admin.ch (Praticantati).
Scopra i vari posti di praticantato nella panoramica.
Stagista con formazione universitaria nel settore web
Il Suo trampolino di lancio nella vita professionale
In qualità di praticante universitario, fa parte di un «team di praticanti» impegnato e segue un programma di inserimento e di formazione trasversale. Gli incontri regolari con la direzione del programma Le offrono la possibilità di condividere esperienze. Inoltre può osservare dall’interno altri settori e approfittare di una preziosa rete informale tra i partecipanti.
Al termine del Suo anno di praticantato può candidarsi a un esclusivo posto junior presso i Servizi del Parlamento. In questa posizione della durata di due anni può acquisire una preziosa esperienza professionale quale collaboratore scientifico e approfondire le Sue conoscenze in altri due settori tematici.
criteri di ammissione
Per svolgere il praticantato presso i Servizi del Parlamento è richiesto un diploma di master. Solo nelle aree Informazione & redazione e Traduzione vengono considerati anche i candidati con un diploma di bachelor o di traduzione. Il praticantato deve iniziare entro 12 mesi dalla conclusione degli studi (è determinante la data di ottenimento del diploma). Complessivamente la durata massima del praticantato presso l’Amministrazione federale o i Servizi del Parlamento è di 12 mesi (anche per i praticantati nelle ambasciate). I criteri si basano sulle direttive interne dell’Ufficio federale del personale UFPER relative ai praticantati universitari presso l’Amministrazione federale.
condizioni d’impiego
- In qualità di praticante universitario riceve un contratto di lavoro di durata determinata conformemente agli articoli 8 e 9 della legge sul personale federale e agli articoli 25–25b dell’ordinanza sul personale federale.
- Il tasso di occupazione è dell’80 per cento.
- Gli stipendi per i praticantati universitari sono stabiliti nell’articolo 10a dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale.
- Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo.
- Il praticantato inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.