I Servizi del Parlamento offrono ogni anno dieci interessanti posti di praticantato universitario in diversi settori tematici. Tutti i praticantati iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell’anno successivo. Sono pubblicati a fine marzo su stelle.admin.ch (Praticantati). Scopra i vari posti di praticantato nella panoramica a destra.  

Il Suo trampolino di lancio nella vita professionale

In qualità di praticante universitario, fa parte di un «team di praticanti» impegnato e segue un programma di inserimento e di formazione trasversale. Gli incontri regolari con la direzione del programma Le offrono la possibilità di condividere esperienze. Inoltre può osservare dall’interno altri settori e approfittare di una preziosa rete informale tra i partecipanti. 

​Al termine del Suo anno di praticantato può candidarsi a un esclusivo posto junior presso i Servizi del Parlamento. In questa posizione della durata di due anni può acquisire una preziosa esperienza professionale quale collaboratore scientifico e approfondire le Sue conoscenze in altri due settori tematici.

criteri di ammissione

Per svolgere il praticantato presso i Servizi del Parlamento è richiesto un diploma di master. Solo nelle aree Informazione & redazione e Traduzione vengono considerati anche i candidati con un diploma di bachelor o di traduzione. Il praticantato deve iniziare entro 12 mesi dalla conclusione degli studi (è determinante la data di ottenimento del diploma). Complessivamente la durata massima del praticantato presso l’Amministrazione federale o i Servizi del Parlamento è di 12 mesi (anche per i praticantati nelle ambasciate). I criteri si basano sulle direttive interne dell’Ufficio federale del personale UFPER relative ai praticantati universitari presso l’Amministrazione federale.

condizioni d’impiego

  • In qualità di praticante universitario riceve un contratto di lavoro di durata determinata conformemente agli articoli 8 e 9 della legge sul personale federale e agli articoli 25–25b dell’ordinanza sul personale federale. 
  • Il tasso di occupazione è dell’80 per cento.
  • Gli stipendi per i praticantati universitari sono stabiliti nell’articolo 10a dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale. 
  • Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo.
  • Il praticantato inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.