L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione, nonché sulla gestione del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 Cost.).

Tramite l’alta vigilanza il Parlamento esercita un controllo politico sugli organi della Confederazione. Scopo dell’alta vigilanza è rafforzare la responsabilità democratica delle autorità federali, aumentare la trasparenza, consolidare la fiducia che la popolazione ripone in queste istituzioni, contribuire a correggere e a prevenire le lacune e le disfunzioni constatate e avviare un processo d’apprendimento che permetta alle autorità di risolvere più facilmente i problemi che sono chiamate ad affrontare.

L’alta vigilanza parlamentare è esercitata principalmente dalle due Commissioni di vigilanza permanenti delle Camere: la Commissione della gestione e la Commissione delle finanze (art. 52 LParl; art. 50 LParl). Per far luce su avvenimenti particolarmente rilevanti le Camere possono istituire anche Commissioni parlamentari d’inchiesta (CPI) (art. 163 LParl).

Le Commissioni di vigilanza permanenti istituiscono nel loro seno delle Sottocommissioni e una Delegazione (art. 51 cpv. 1 LParl; art. 53 cpv. 1 LParl); queste presentano rapporti e formulano proposte all’indirizzo delle rispettive Commissioni (art. 51 cpv. 4 LParl; art. 53 cpv. 4 LParl).

Le Commissioni e le Delegazioni di vigilanza controllano in particolare (art. 26 cpv. 3 LParl):

  • che le autorità federali agiscano nel rispetto della Costituzione e delle leggi, che le missioni assegnate dal legislatore siano state compiute fedelmente e che gli obiettivi fissati siano stati raggiunti (controllo della legalità);
  • che le misure adottate dallo Stato siano adeguate e che il Consiglio federale faccia buon uso del suo margine di decisione (controllo dell’adeguatezza);
  • che le misure adottate dallo Stato producano gli effetti sperati (controllo dell’efficacia);
  • che le risorse impiegate dagli attori statali siano proporzionate al risultato (controllo dell'economicità).

Esse svolgono i loro controlli, tra le altre cose:

  • compiendo ispezioni presso i servizi dell’Amministrazione;
  • esaminando il bilancio consuntivo, il rapporto di gestione del Consiglio federale, il rapporto d’attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, nonché i rapporti di gestione di altri enti incaricati di compiti federali;
  • trattando le richieste di terzi;
  • seguendo l’attuazione delle raccomandazioni che hanno indirizzato al Consiglio federale e degli interventi parlamentari che hanno presentato.

Gli organi parlamentari di vigilanza possono chiedere informazioni ed esigere la produzione di documenti a tutte le autorità federali oppure a persone o servizi esterni all’Amministrazione federale, come ai Cantoni o a privati (art. 153 LParl). Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a fornire informazioni complete e veritiere e a indicare ogni documento che possa rivelarsi utile (art. 156 cpv. 1 LParl).

Le Commissioni di vigilanza presentano di regola i risultati delle loro indagini sotto forma di rapporti. Poiché esercitano un controllo di natura politica, le Commissioni di vigilanza dispongono esclusivamente di strumenti di tale natura. Nei loro rapporti possono esprimere critiche e formulare raccomandazioni (art. 158 LParl); hanno inoltre la possibilità di presentare interventi parlamentari al fine di sollecitare l’adozione di misure o di avviare una revisione di legge (art. 45 cpv. 1 lett. a LParl). Non hanno tuttavia la facoltà di annullare una decisione, infliggere sanzioni o adottare misure disciplinari.

I diritti d’informazione parlamentari

I diritti d’informazione sono strutturati in un sistema a cascata: più si sale di livello e più sono estesi. Il livello più basso è costituito dai diritti d’informazione dei deputati, quello più alto dai diritti d’informazione delle delegazioni di vigilanza e delle CPI.

Alle delegazioni di vigilanza e alle CPI non possono essere negate le informazioni di cui necessitano per poter svolgere il loro compito.

Panoramica dei diritti d'informazione delle Commissioni (in tedesco e francese) (PDF)