I parlamentari devono rendere pubblici i loro interessi. Rendere pubbliche le attività serve a chiarire le relazioni d’interesse tra Stato, ambienti economici e società; in tal modo si consente ai cittadini di riconoscere quali attività private possono influenzare le decisioni dei parlamentari. ​

Per rendere trasparenti le relazioni d’interesse, all’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno ciascun parlamentare informa per scritto l’Ufficio della propria Camera su (art. 11 cpv. 1 LParl):

  1. le sue attività professionali;
  2. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
  3. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
  4. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
  5. la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

Se è salariato, il parlamentare deve indicare la propria funzione e il datore di lavoro (art. 11 cpv. 1 lett. a LParl) e, nel caso di attività di cui ai punti 2-5, se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso (art. 11 cpv. 1bis LParl).

I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle relazioni d’interesse fornite dai parlamentari e lo pubblicano in Internet (art. 11 cpv. 2 LParl). Una volta pubblicate, si presuppone che le relazioni d’interesse siano conosciute e che non debbano perciò essere nuovamente chiarite nelle sedute dinanzi alla Camera o alle commissioni. Tuttavia, il parlamentare le indica esplicitamente se in tale sede si esprime su un oggetto in deliberazione direttamente correlato ai propri interessi personali (art. 11 cpv. 3 LParl).

Spetta ai parlamentari garantire che il registro contenga indicazioni complete; per questo motivo gli Uffici raccomandano, in caso di dubbio, di dichiarare nella notifica annuale tutte le relazioni d’interesse. In caso di gravi violazioni dell’obbligo di dichiarazione, l’Ufficio competente può prendere misure disciplinari.

Cenni storici e un confronto

L’obbligo di dichiarare le relazioni d'interesse è stato introdotto nel 1984 nella legge sui rapporti tra i Consigli e sancito a livello costituzionale con la revisione della Costituzione del 1999. Nel quadro dell’elaborazione della legge sul Parlamento del 2002 l’elenco dei mandati da dichiarare è stato leggermente ampliato: i parlamentari devono dichiarare anche «le attività di consulenza o perizia per servizi federali» nonché attività «in organi di consulenza e simili» di società, istituti o fondazioni, svizzeri o esteri, di diritto privato o pubblico. Dal 2019 devono inoltre indicare la propria funzione e il nome del datore di lavoro e dichiarare se un determinato mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso.

Relazioni d'int​eresse dal 1985 (PDF)

Fonti

  • Scopo dell'obbligo di indicazione delle relazioni d'interesse, vedi: Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 89
  • Scopo dell'obbligo di ricusazione, vedi: Ines Stocker, Art. 11a, N4, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 95