La maggior parte delle ordinanze è emanata dal Governo; tuttavia vi sono anche ordinanze dell’Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione.

Al contrario delle leggi, le ordinanze non sottostanno a referendum.

I. Ordinanze del consiglio federale

Anche il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge (art. 182 cpv. 1 Cost.).

L’emanazione di ordinanze avviene sostanzialmente senza la partecipazione del Parlamento, tuttavia la commissione parlamentare competente può esigere che il disegno di un’importante ordinanza del Consiglio federale le sia sottoposto per parere e può raccomandare la modifica di determinate disposizioni (art. 22 cpv. 3 LParl; art. 151 LParl). Il Consiglio federale non è però tenuto a considerare dette raccomandazioni.

In alcune leggi l’Assemblea federale ha tuttavia previsto che le disposizioni d’esecuzione le siano sottoposte per approvazione. L’approvazione assume la forma di decreto federale semplice.

Fatti e cifre

Fondandosi sull’articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane e sull’articolo 4 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali, il Parlamento approva ogni anno misure tariffali adottate dal Consiglio federale (cfr. anche 18.008).

Nel 2011 l’Assemblea federale ha inoltre inserito nella legge sulle banche una disposizione transitoria secondo cui le si deve sottoporre per approvazione la prima adozione delle norme di cui all’articolo 10 capoverso 4 (cfr. 11.028). Una siffatta approvazione c’è stata nel 2012 (cfr. 12.061) e nel 2013 (cfr. 12.096).

Decisioni del X periodo di legislatura48a49A50A​​51a

Decreti federali semplici concernenti l’approvazione di ordinanze del Consiglio federale ​46​​4​4

II. Ordinanze del parlamento

Conformemente alla Costituzione, l’Assemblea federale deve emanare sotto forma di legge tutte le disposizioni importanti e fondamentali che contengono norme di diritto (art. 164 cpv. 1 Cost.); queste disposizioni devono pertanto essere sottoposte a referendum (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Le disposizioni meno importanti possono essere emanate dall’Assemblea federale anche sotto forma di ordinanza. L’emanazione di tali ordinanze deve tuttavia basarsi direttamente sulla Costituzione o su una delega contenuta in una legge formale (art. 22 cpv. 2 LParl). La Costituzione non assegna all’Assemblea federale, come invece al Consiglio federale, un diritto generale di emanare ordinanze (d’esecuzione).

Le ordinanze dell’Assemblea federale sono emanate con la stessa procedura delle leggi federali. L’unica differenza è che le ordinanze non sottostanno a referendum.

Fatti

Fonti

  • Sezioni «I. Ordinanze del consiglio federale» e «II. Ordinanze del parlamento»: testi sono ripresi in parte dalla guida di legislazione dell’Ufficio federale di giustizia, 2007, 3a edizione aggiornata (disponibile in tedesco e francese); Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berna 2011, § 45, n. marg. 1.
  • «Fatti e cifre»: 01.401 Iniziativa parlamentare, Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare pag. 3170; 03.418 Iniziativa parlamentare, Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2961, i particolare pag. 2976. 

Fonte immagine: Cancelleria federale