Dopo l’elezione del Consiglio nazionale il presidente decano nomina l’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale. L’Ufficio prepara la seduta costituente del Consiglio nazionale.

L’Ufficio provvisorio è composto complessivamente di nove membri (art. 3 cpv. 1 lett. a RCN). I gruppi parlamentari vi sono rappresentati proporzionalmente alla loro forza (art. 3 cpv. 1 lett. a RCN; art. 43 cpv. 3 LParl). Lo presiede il presidente decano (art. 3 cpv. 1 lett. b RCN).

L’Ufficio provvisorio ha i seguenti compiti (art. 4 cpv. 1 RCN):

  • esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste incontestate o sono state dichiarate valide; se questo presupposto risulta adempiuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita;
  • esamina se per i deputati vi siano incompatibilità; in caso affermativo propone alla Camera di accertarlo;
  • fino all’elezione del nuovo Ufficio, accerta l’esito di elezioni e votazioni nella Camera.

Fino all’elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti – come il programma della sessione – sono svolti dall’Ufficio della precedente legislatura (art. 4 cpv. 2 RCN).

Il Consiglio degli Stati, dato che non prevede il rinnovo integrale, non ha un Ufficio provvisorio. I compiti dell’Ufficio – come per esempio l’accertamento delle incompatibilità – sono svolti, fino all’elezione del nuovo Ufficio, dall’Ufficio in carica fino a quel momento.​

Fatti e cifre

In origine l’Ufficio provvisorio era composto dal presidente decano e da quattro scrutatori provvisori. Nel 1920 il loro numero è salito a sei e nel 1979 a otto.

Per quanto riguarda la composizione del personale dell’Ufficio provvisorio, si rinvia alla comunicazione del presidente decano alla seduta costitutiva:

Bollettino Ufficiale

Scheda informativa: Ufficio provvisorio (PDF)