I 200 membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale.

I. Durate del mandato

I membri del Consiglio nazionale sono eletti per un quadriennio; le elezioni di rinnovo hanno dunque luogo ogni quattro anni (art. 149 cpv. 2 Cost.; art. 19 cpv. 1 LDP).

I membri dell’Assemblea federale vengono eletti per una durata fissa (art. 145 Cost.); non possono essere destituiti. Le elezioni vengono anticipate, ovvero si procede alla rielezione delle due Camere, se il Popolo in una votazione precedente decide di procedere a una revisione totale della Costituzione federale (art. 193 cpv. 3 Cost.). Una tale fattispecie ha luogo se un’iniziativa popolare propone una revisione totale della Costituzione o se una Camera (Consiglio nazionale o Consiglio degli Stati) decide di procedere a una revisione totale ma l’altra Camera la respinge (art. 193 cpv. 2 Cost.).

II. Data dell‘elezione

Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre (art. 19 cpv. 1 LDP). Per la rinnovazione straordinaria la data è stabilita dal Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 LDP).

III. Eleggibilità

Possono essere eletti in Consiglio nazionale tutti i cittadini svizzeri maggiorenni che hanno compiuto il 18esimo anno di età e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 136 Cost.; art. 2 LDP).

Una rielezione è possibile; la legislazione federale non prevede limiti in merito alla durata del mandato.

IV. Organo eleggente

I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto (art. 149 cpv. 2 Cost.). Ogni Cantone forma un circondario elettorale (art. 149 cpv. 3 Cost.).

I 200 seggi sono ripartiti tra i 26 Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione (art. 149 cpv. 4 Cost.) secondo le rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni (art. 16 LDP). Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio (art. 149 cpv. 4 Cost.).

V. Sistema elettorale

Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale (art. 149 cpv. 2 Cost.), mentre nei Cantoni a cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale vige l’elezione secondo il sistema maggioritario (art. 47 cpv. 1 LDP).

In caso di elezione con il sistema proporzionale vengono dapprima ripartiti i seggi ai partiti secondo i voti ottenuti e poi assegnati ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti del proprio partito (art. 40 segg. LDP).

In caso di elezione con il sistema maggioritario è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP). In caso di parità si procede a un sorteggio (art. 47 cpv. 1 LDP).

Fatti e cifre

La durata quadriennale del mandato è in vigore dal 1931. Inizialmente i consiglieri nazionali erano eletti per un mandato triennale. La legislatura del 1917 è stata addirittura di soli due anni poiché dopo l’accettazione, il 13 ottobre 1918, dell’iniziativa sull’elezione proporzionale, il 10 agosto 1919 il Popolo e i Cantoni hanno accolto anche un rinnovo integrale anticipato del Consiglio nazionale.

Finora non si è mai arrivati ad una rielezione integrale straordinaria in seguito ad una votazione preliminare sulla revisione totale della Costituzione: l'unica iniziativa riuscita per una revisione totale della Costituzione federale fu respinta nella votazione preliminare dell'8 settembre 1935 con più del 70 per cento di voti contrari. Nel 1999 (riforma dei diritti popolari) una divergenza di vedute tra le due Camere venne evitata grazie all accondiscendenza del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1999 pag. 609 seg.​).

Le legislature dal 1848

Fonti

  • Sezione «Ripartizione dei seggi fra i Cantoni» i testi sono tratti in parte del: Nationalratswahlen 2003, Übersicht und Analyse, Ufficio federale di statistica 2007, pag. 11-12; Comunicato stampa del Consiglio federale 30.08.2017 - In occasione dell’elezione del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 i Cantoni di Ginevra e di Vaud disporranno ciascuno di un seggio in più. I Cantoni di Berna e Lucerna ne avranno invece uno in meno.  
  • Fonte immagine: KEYSTONE / APA Eibner