In occasione dei dibattiti sul Preventivo con PICF il Parlamento emana un decreto federale sul preventivo della Confederazione, un decreto federale sul piano finanziario e un decreto federale per ogni conto speciale. Nessuno di questi decreti sottostà al referendum.

I. Decreto federale concernente il preventivo

 

1. Il Consiglio federale allestisce il preventivo e lo sottopone all'Assemblea federale entro la fine di agosto (art. 29 cpv. 1 LFC). Nel suo disegno di preventivo riprende, senza modificarli, i progetti di preventivo dell'Assemblea federale, dei tribunali federali, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza​ (art. 142 cpv. 2 LParl).

2. Le Commissioni delle finanze esaminano il disegno di preventivo e sottopongono una proposta di decisione alla propria Camera (art. 50 cpv. 1 LParl).

3. Le Camere esaminano il disegno di preventivo nella sessione invernale. L’entrata in materia è obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl). Qualora entrambe le Camere lo respingano nella votazione sul complesso (oppure una Camera lo respinga due volte nella votazione sul complesso), il disegno di preventivo torna al Consiglio federale (art. 74 cpv. 4 LParl).

4. Se vi sono divergenze fra le due Camere, è avviata una procedura di appianamento delle divergenze (art. 89 LParl). Se dopo tre deliberazioni in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione allo scopo di raggiungere un'intesa (art. 91 cpv. 1 LParl). Per garantire che si giunga a una decisione in caso di disaccordo fra le Camere, la legge contempla una disposizione particolare: se una Camera respinge la proposta di conciliazione in materia di preventivo, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso (art. 94 LParl).

Cenni storici

Nella storia dello Stato federale è accaduto sette volte che il budget non fosse allestito entro i termini previsti.

  • I preventivi 1872 e 1874 non furono adottati per tempo a causa dei lavori relativi alla revisione della Costituzione federale. Il Consiglio federale ricevette quindi l’istruzione di attenersi provvisoriamente agli importi presentati nel disegno di preventivo.
  • A causa dei mutamenti intervenuti nel Dopoguerra, anche i preventivi 1919, 1921, 1922 e 1926 non furono dibattuti nei tempi previsti. Il Consiglio federale ricevette l’istruzione di attenersi provvisoriamente agli importi dell’anno precedente.
  • Alla fine del 1974 l’Assemblea federale autorizzò il Consiglio federale a mettere in vigore solo parzialmente e a titolo provvisorio il preventivo 1975 già adottato, poiché le entrate supplementari previste per il 1975 non erano state approvate dal Popolo nella votazione dell’8 dicembre 1974.


II. Decreto federale concernente il piano finanziario

Anche per il decreto federale concernente il piano finanziario la legge prevede l’entrata in materia obbligatoria (art. 74 cpv. 3 LParl) oltre a una regolamentazione speciale in caso di divergenze tra le Camere: se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ogni Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione che presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza (art. 94a cpv. 2 LParl). Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata (art. 94a cpv. 3 LParl).

Fatti e cifre

Fino al 2017, ossia prima dell’introduzione del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale, l’Assemblea federale prendeva atto del piano finanziario senza forma.

III. Decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali

Per i decreti federali concernenti i prelievi da fondi speciali con conti speciali si applica la stessa procedura prevista per il decreto federale concernente il preventivo (vedi sezione I).

Fonte

Sezione «Ritardi»: Heinrich Koller, Der öffentliche Haushalt als Instrument der Staats- und Wirtschaftslenkung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1982, pag. 362, in tedesco.