​L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione (art. 170 Cost.).

La verifica dell’efficacia è stata iscritta nella Costituzione federale nel 1999 quale compito dell’Assemblea federale. Ha assunto viepiù importanza a causa dei compiti sempre più complessi della Confederazione e delle finanze pubbliche più limitate. In quanto legislatore l’Assemblea federale deve, da un lato, assicurarsi che le leggi raggiungano gli obiettivi voluti; dall’altro, le verifiche dell’efficacia nel quadro dell’alta vigilanza parlamentare costituiscono uno strumento di controllo dell’attività dello Stato.

Il compito di verificare l’efficacia è esteso a tutti i provvedimenti della Confederazione (Art. 170 Cost.). Fra questi figurano le leggi, i programmi, i progetti e tutte le attività relative alla loro attuazione. Il mandato non è limitato alle attività delle autorità federali ma include anche l’esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni o di altri attori.

La verifica dell’efficacia spetta alle commissioni parlamentari. Esse provvedono al controllo dell’efficacia nei settori di loro competenza e tengono conto dei relativi risultati (art. 44 cpv. 1 lett. e ed f). Adempiono tali compiti usufruendo delle seguenti possibilità (art. 27 lett. a–c LParl):

  • incaricare il Consiglio federale di provvedere a verifiche dell’efficacia; in tal senso, richiedere valutazioni o definire nella legge clausole di valutazione che obbligano il Consiglio federale a verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati (p. es. art. 19 della legge sulla trasparenza);
  • esaminare le verifiche dell’efficacia svolte su mandato del Consiglio federale. Le commissioni possono quindi esaminare le valutazioni attuate dall’Amministrazione federale, la loro attendibilità e il loro utilizzo da parte delle autorità;
  • chiedere esse stesse lo svolgimento di verifiche dell’efficacia. Le commissioni parlamentari hanno la facoltà di assegnare tale incarico al Controllo parlamentare dell’amministrazione quale servizio di valutazione dell’Assemblea federale (art. 10 Oparl), o incaricare il Controllo federale delle finanze di svolgere inchieste (art. 1 LCF) o commissionare perizie.

Le verifiche dell’efficacia delle commissioni di vigilanza, competenti dell’alta vigilanza parlamentare, concernono prevalentemente il controllo dell’esecuzione di compiti della Confederazione da parte dell’Amministrazione federale e di altri organi responsabili di compiti federali. L’attività di controllo consiste nel verificare l’osservanza dei criteri di legalità, efficacia ed economicità (art. 26 cpv. 3 LParl). La verifica dell’efficacia della legislazione riveste particolare importanza per le commissioni tematiche a causa della loro funzione in ambito legislativo.

Le valutazioni costituiscono lo strumento principale di verifica dell’efficacia. Esse esaminano gli effetti di provvedimenti statali con metodi scientifici e fungono pertanto da base per le decisioni politiche. Le valutazioni possono mostrare in quale misura i provvedimenti adottati hanno raggiunto i loro obiettivi e quali adeguamenti delle basi legali si rendono eventualmente necessari. I risultati delle valutazioni possono così confluire in raccomandazioni concrete al Consiglio federale, interventi parlamentari e iniziative o in revisioni di leggi. Inoltre le valutazioni mettono in atto processi conoscitivi in seno all’Amministrazione federale e contribuiscono alla trasparenza e all’accettazione delle attività della Confederazione.

Fonti

Art. 170 in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008.

Art. 27 in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG), del 13 dicembre 2002, ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014.