Oltre ad organi propri le Camere hanno organi congiunti.

Per il coordinamento delle deliberazioni parlamentari o per ragioni di praticità (ad es. per la cura delle relazioni con l’estero) le due Camere si dotano di organi congiunti a composizione paritetica. Le decisioni di tali organi sono adottate a maggioranza dei votanti di ogni Camera, salvo che la legge preveda diversamente.

Organi congiunti delle Camere sono:

  • la Conferenza di coordinamento,
  • la Delegazione amministrativa,
  • la Conferenza di conciliazione,
  • la Commissione di redazione,
  • la Delegazione delle Commissioni della gestione,
  • la Delegazione delle finanze,
  • la Delegazione per le relazioni internazionali e
  • la Commissione parlamentare d‘inchiesta.

Non sono considerati organi congiunti delle due Camere gli organi dell’Assemblea federale plenaria; questi si occupano esclusivamente degli oggetti la cui deliberazione è affidata a detta Assemblea.

I. La conferenza di coordinamento

L’Ufficio del Consiglio nazionale e l’Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 1 LParl). Essa coordina i lavori delle due Camere ed ha in particolare i compiti seguenti (art. 37 cpv. 2 LParl):

Nella prassi, sono considerate decisioni della Conferenza di coordinamento le decisioni adottate separatamente dai due Uffici; le sedute ordinarie degli Uffici si tengono di norma lo stesso giorno.

II. La delegazione amministrativa

La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare (art. 38 cpv. 2 LParl). Si compone di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento (art. 38 cpv. 1 LParl): in generale, sono il presidente e i due vicepresidenti di ogni Consiglio.

Al sito della Delegazione

III. La conferenza di conciliazione

Se sussistono ancora divergenze dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera, viene istituita una conferenza di conciliazione, alla quale partecipano 13 membri di ognuna delle commissioni incaricate dell’esame preliminare (art. 91 cpv. 1 e 2 LParl). La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste (art. 92 cpv. 3 LParl). Se la proposta è respinta da una Camera, l’intero disegno è considerato non riuscito ed è stralciato dall’elenco degli oggetti in deliberazione (art. 93 cpv. 2 LParl).

Scheda informativa (PDF), in tedesco

IV. La commissione di redazione

Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale, un’ordinanza dell’Assemblea federale o un decreto federale ed hanno appianato tutte le divergenze, il testo è sottoposto alla votazione finale nell’ultima seduta della sessione (art. 81 cpv. 1 LParl). È compito della Commissione di redazione mettere a punto la versione definitiva per la votazione finale (art. 57 cpv. 1 LParl). Essa:

  • provvede affinché i testi siano chiari e concisi,
  • si assicura che siano conformi alla volontà dell’Assemblea federale, e
  • bada a che vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali (art. 57 cpv. 2 LParl).

La Commissione di redazione consta di tre sottocommissioni, una per ogni lingua ufficiale. Ogni sottocommissione si compone di due membri del Consiglio nazionale e di due del Consiglio degli Stati (art. 56 cpv. 2 LParl).

Al sito della Commissione

V. Le delegazioni per la cura delle relazioni internazionali

Le delegazioni alle assemblee parlamentari internazionali rappresentano il Parlamento federale in seno a tali assemblee (art. 60 LParl). Le delegazioni per la cura delle relazioni con i Parlamenti di Stati terzi si occupano delle relazioni bilaterali (art. 60 LParl).

Al sito delle delegazioni

VI. La delegazione delle commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione sorveglia l’attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l’azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali (art. 53 cpv. 2 LParl). Svolge inoltre altri incarichi speciali che le sono conferiti da una delle Commissioni della gestione (art. 53 cpv. 3 LParl). Presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte (art. 53 cpv. 4 LParl). Nel caso in cui il Consiglio federale emani una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna, la Delegazione deve essere informata al più tardi entro 24 ore (art. 53 cpv. 3bis LParl).

La Delegazione delle Commissioni della gestione si compone di tre membri della Commissione della gestione di ogni Camera (art. 53 cpv. 1 LParl).

Al sito della Delegazione

VII. Delegazione delle finanze

La Delegazione delle finanze è incaricata dell’esame di dettaglio e della sorveglianza dell’intera gestione finanziaria (art. 51 cpv. 2 LParl). Nell’espletare i suoi compiti, si attiene ai criteri della conformità all’ordinamento vigente, della legalità, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’economicità. La Delegazione fa rapporto alle Commissioni delle finanze e presenta proposte (art. 51 cpv. 4 LParl).

Si compone di tre membri della Commissione delle finanze di ogni Camera (art. 51 cpv. 1 LParl).

Al sito della Delegazione

VIII. La commissione parlamentare d’inchiesta

Qualora occorra far luce su eventi di grande portata, l’Assemblea federale può, nell’ambito dell’alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) (art. 163 cpv. 1 LParl). La commissione è istituita con decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 LParl). Una CPI ha gli stessi diritti d’informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Delegazione delle finanze) (art. 166 cpv. 1 LParl). Può in particolare interrogare persone in qualità di testimoni e prendere visione di verbali e documenti delle sedute del Consiglio federale. Può inoltre far capo a un inquirente per l’assunzione delle prove. (art. 166 cpv. 2 segg. LParl).

Al dossier elettronico

Fonte

Ruth Lüthi, art. 153, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a cura di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 2616 segg.