I membri del Consiglio degli Stati sono eletti secondo il diritto cantonale. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.

I. Durate del mandato e data dell’elezione

Il mandato dei membri del Consiglio degli Stati ha attualmente una durata di quattro anni in tutti i Cantoni.

Il Cantone di Appenzello Interno elegge il suo rappresentante al Consiglio degli Stati nel mese di aprile che precede le elezioni del Consiglio nazionale, mentre gli altri Cantoni eleggono i rispettivi membri contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale.

II. Eleggibilità

In tutti i Cantoni sono eleggibili soltanto cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno di età.

La Costituzione del Cantone di Glarona fissa un limite di età: al compimento del 65° anno di età, rispettivamente alla fine di giugno, i suoi rappresentanti al Consiglio degli Stati lasciano le loro funzioni per la Landsgemeinde successiva. Nel Cantone del Giura è invece prevista una limitazione della durata del mandato: i consiglieri agli Stati giurassiani possono essere rieletti soltanto due volte di seguito.

III. Organo eleggente e sistema elettorale

Nel Cantone di Appenzello Interno il rappresentante al Consiglio degli Stati è eletto dalla Landsgemeinde (l’assemblea di tutti gli aventi diritto di voto), mentre negli altri Cantoni a scrutinio segreto.

Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario. Le elezioni maggioritarie hanno luogo di regola nel primo turno a maggioranza assoluta, mentre nel secondo è sufficiente la maggioranza relativa.

Fatti e cifre

Agli inizi dello Stato federativo la durata del mandato dei membri del Consiglio degli Stati variava notevolmente da Cantone a Cantone: nel 1918 in 18 Cantoni i rappresentanti cantonali furono eletti per un periodo di tre anni, nel Cantone di Zugo per quattro anni, in cinque Cantoni (Berna, Uri, Glarona, San Gallo e Vaud) per un anno e nel Cantone di Friburgo per due anni. Soltanto nel 1975 il Cantone di Friburgo ha introdotto per ultimo la durata del mandato quadriennale.

Statistisches Jahrbuch der Schweiz (Auszüge 1918–1980) (PDF)

Fonti

  • Sezione «Fatti e cifre»: Jean-François Aubert, Die Schweizerische Bundesversammlung von 1848 bis 1998, Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 62; Urs Marti, Zwei Kammern – ein Parlament, ed. Huber 1990, pag. 36.

Fonte immagine: KEYSTONE / Thomas Delley