L’Assemblea federale accorda la grazia e decide sulle amnistie.

DescrizioneGraziaAMNESTIE
SignificatoRinuncia all’esecuzione della penaAbbandono del perseguimento penale e rinuncia all’esecuzione della pena
DestinatariUna persona determinataUna molteplicità di persone
Competenza federaleIn relazione a sentenze pronunciate da un’autorità della ConfederazioneNell’ambito del diritto penale federale
Deliberazioni nelle CamereAssemblea federale plenaria

Deliberazioni separate

I. Grazia

Con la grazia si rinuncia in tutto o in parte all’esecuzione di una pena pronunciata mediante sentenza passata in giudicato nei confronti di una determinata persona (art. 383 cpv. 1 CP). In altre parole, la grazia prevale sulla pena. È anche possibile la commutazione in una pena meno severa (art. 383 cpv. 1 CP).

Il diritto di accordare la grazia spetta all’Assemblea federale se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione (art. 381 lett. a CP). Nei casi in cui la sentenza è stata pronunciata da un’autorità cantonale, il diritto di grazia spetta alla competente autorità del Cantone (art. 381 lett. b CP).

Sulle domande di grazia decide l’Assemblea federale plenaria (art. 157 cpv. 1 lett. c Cost) previo esame da parte della Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza (art. 40 cpv. 1 LParl). Questa trasmette le domande di grazia al Consiglio federale, che presenta un rapporto corredato di proposta (art. 40 cpv. 3 LParl).

Fatti e cifre

Tra il 1997 e il 2008 sono state presentate all’Assemblea federale plenaria dieci domande di grazia. Due di queste sono state accolte:

  • nel primo caso (98.064) una persona era stata condannata per aver venduto 282'421 chilogrammi di olio di riscaldamento a dazio ridotto spacciandolo per diesel per motori. Considerata la sua precaria situazione finanziaria, il suo pentimento e il pagamento di una parte della multa, l’Assemblea federale plenaria ha deciso di accordare la grazia e condonare il resto della multa;
  • nel secondo caso (02.018) la grazia è stata accordata a un macellaio reo di aver importato illegalmente una tonnellata di carne. Anche questa persona versava in una situazione finanziaria precaria, a causa di un incidente della circolazione stradale di cui era stato vittima e della conseguente impossibilità di continuare a esercitare la sua professione. A dimostrazione del suo pentimento il condannato aveva pagato tasse e dazi doganali per un ammontare di 25'000 franchi.

Dopo dodici anni, nel 2020 è stata presentata nuovamente una domanda di grazia (20.019). L’Assemblea federale plenaria l’ha tuttavia respinta.

II. Amnistia

In caso di amnistia le autorità rinunciano a perseguire penalmente determinati atti o determinate categorie di autori oppure a far eseguire la pena pronunciata (art. 384 cpv. 2 CP).

L’amnistia annulla gli effetti di una disposizione penale per un intero gruppo di persone: una sorta di «grazia collettiva».

L’amnistia è accordata dall’Assemblea federale in cause che rientrano nel campo d'applicazione del Codice penale o di altre leggi federali in materia penale (diritto penale federale) (art. 384 cpv. 1 CP).

Per decidere se concedere un’amnistia i due Consigli si riuniscono separatamente (a differenza della grazia, accordata dalle due Camere riunite).

L’amnistia nell’ambito del diritto penale federale non va confusa con l’amnistia fiscale: in questo caso, oltre alla pena, si rinuncia anche alla riscossione dell’imposta. L’amnistia fiscale presuppone una revisione legislativa o costituzionale.

Fatti e cifre

Dalla fondazione dello Stato federale, l’Assemblea federale si è occupata di 19 domande d’amnistia.

Nel 19° secolo le Camere hanno concesso l’amnistia in tre occasioni, mentre nel 20° secolo in due sola:

  • nel 1854 per irregolarità elettorali a Giubiasco, Agno e in Valle Onsernone;
  • nel 1857 per reati militari e politici in relazione all’affare di Neuchâtel;
  • nel 1889/90 per gli avvenimenti in Ticino;
  • nel 1955 per infrazioni alle prescrizioni sui prezzi massimi del fieno e del guaime nonché dei suini da macello.

Le restanti domande sono state respinte:

  • 1861/70, domanda di amnistia a favore di 800 Svizzeri entrati al servizio di eserciti stranieri;
  • 1902, domanda di amnistia a favore dei condannati per diserzione dal Tribunale militare della II Divisione;
  • 1919, domanda di amnistia a favore dei partecipanti allo sciopero generale del 1918;
  • 1922, domanda di amnistia a favore degli Svizzeri all’estero che non hanno dato seguito all’ordine di mobilitazione;
  • 1939, domanda di amnistia a favore dei partecipanti alla guerra civile spagnola;
  • 1975, domanda di amnistia a favore degli occupanti il terreno destinato alla costruzione della centrale nucleare di Kaiseraugst;
  • 1981, domanda di amnistia a favore degli obiettori di coscienza fino all’introduzione di un servizio civile sostitutivo;
  • 1982, domanda di amnistia in relazione ai disordini giovanili;
  • 1983, domanda di amnistia per i commercianti e i consumatori di canapa;
  • 1984, domanda di amnistia a favore di tutte le persone condannate in relazione alla questione giurassiana;
  • 1988, domanda di amnistia per casi penali di lieve entità verificatisi in occasione del 700° anniversario della Confederazione Svizzera;
  • 1989, domanda di amnistia per gli obiettori di coscienza;
  • 1997, domanda di amnistia per persone senza documenti (sans papier);
  • 1999, domanda di amnistia per sentenze penali pronunciate contro combattenti svizzeri nelle brigate internazionali e nei ranghi della Resistenza francese.

Dal 2000 non sono più state presentate domande di amnistia.

Fonti

  • Testo principale: Iniziativa parlamentare 99.464. Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2002 6934; Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 377 seg.; Alexandre Schneebeli Keuchenius, Art. 40 N 8, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014; Jean-François Aubert, art. 85, N 103 seg. in: Aubert/Eichenberger/Müller/ Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft del 29 maggio 1874, Berna 1996.
  • Sezione «Domande di amnistia dal 1848»: Boll. Uff. 1982 N 1641 seg.; Mariangela Wallimann-Bornatico, Die Amnestie, RSJ 1985, pag. 197 seg.; Hans Vest, art. 173 N 162 lett. k, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, 2014.