​Compiti e modalità operative del Bollettino ufficiale

Dal 1891 il Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale rende accessibili al pubblico l’integralità dei dibattiti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, conformemente al mandato dell’articolo 158 della Costituzione federale e dell’articolo 4 della legge sul Parlamento.

Oggi tutti gli interventi che hanno luogo nelle due Camere vengono immediatamente e continuativamente messi a verbale in lingua originale dal Servizio del Bollettino. Con l’ausilio di programmi di elaborazione testi digitali con supporto di audio e banca dati sviluppato appositamente, un team di 20-30 persone di madrelingua italiana, francese e tedesca provvede immediatamente alla trascrizione letterale dei testi e al loro successivo controllo. Conformemente all’ordinanza sul Parlamento, i membri delle Camere dispongono di tre giorni lavorativi per effettuare correzioni formali, ma non materiali.

Il Bollettino ufficiale è uno degli strumenti giuridici che accompagnano il processo legislativo. Parallelamente ai testi dei discorsi, nelle singole sedute delle Camere confluisce perciò una gran quantità di informazioni supplementari, ad esempio titoli degli oggetti, proposte, decisioni, risultati delle votazioni e rinvii elettronici (link) a ulteriori deliberazioni sullo stesso oggetto e a documenti scritti. Tutti i testi esistenti vengono immediatamente pubblicati su Internet e aggiornati costantemente.

Impressum 

Editore e distribuzione

Settore Bollettino ufficiale
dell’Assemblea federale
Servizi del Parlamento
3003 Berna
tel. 058 322 99 82
e-mail: bulletin@parl.admin.ch


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