Le leggi federali contengono norme di diritto, ossia disposizioni che in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Nella gerarchia delle norme le leggi si situano tra la Costituzione e le ordinanze; concretizzano le disposizioni della Costituzione e vengono a loro volta concretizzate nelle ordinanze.

I. Contenuto

Le leggi federali godono di una duplice legittimazione democratica: da un lato, sono emanate dal Parlamento, ovvero dai rappresentanti del Popolo democraticamente eletti; dall’altro, i cittadini contrari a una legge possono chiedere il referendum esercitando così il diritto di partecipazione diretta al processo democratico. La Costituzione sancisce l’obbligo di emanare tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

 

Definizioni

Nelle leggi federali, tuttavia, non figurano solo disposizioni contenenti norme di diritto importanti. La Costituzione non vieta infatti al legislatore (Parlamento e Popolo) di farvi figurare disposizioni di importanza secondaria.

II. Struttura

Le leggi federali sono così strutturate:

Numero RS: le leggi federali sono pubblicate nella Raccolta sistematica (RS). Ad ogni legge è assegnato un numero RS che figura sulla prima pagina in alto a destra.

Titolo: ogni legge ha un nome, ovvero reca un titolo (ad es.: Legge federale sull’Assemblea federale), completato eventualmente da un titolo abbreviato e da un’abbreviazione fra parentesi [(ad es.: Legge sul Parlamento (LParl)].

Data: ogni legge reca una data, che è quella della sua adozione da parte dell’Assemblea federale. N.B.:

  • Nel caso di una revisione totale, la legge reca una nuova data; se la revisione è parziale, la data resta invariata.
  • La data dell’atto normativo non va confusa con la data di entrata in vigore; quest’ultima figura in fondo al testo.

L’indicazione della data è seguita, fra parentesi, da quella dello «stato» della legge, ovvero della data di entrata in vigore dell’ultima revisione parziale.

Ingresso: l’ingresso serve a precisare l’autorità che emana l’atto e il fondamento della sua competenza. Si compone dei seguenti elementi:

Corpo del testo: l’ingresso è seguìto dal corpo di legge.

  • Leggi complesse sono suddivise, a seconda del numero degli articoli che le compongono, in una o più unità di partizione superiori all’articolo: sezioni, capitoli, titoli e parti. L’articolo può essere suddiviso in capoversi, lettere, numeri e trattini.
  • In fondo all’atto normativo figurano le disposizioni finali, ovvero, tra l’altro, disposizioni sull’abrogazione e modifica di altri atti normativi, disposizioni transitorie e disposizioni sull’entrata in vigore.

III. Pubblicazione

Le leggi sono pubblicate sia nella Raccolta ufficiale (RU), ovvero nella raccolta cronologica delle leggi ordinate secondo la loro entrata in vigore, sia nella Raccolta sistematica (RS), vale a dire nel repertorio ordinato per materie. Mentre nella RU sono pubblicati solo il testo modificato di un atto normativo già esistente o gli atti normativi nuovi, nella RS è pubblicato il testo consolidato, ossia costantemente aggiornato in base alle modifiche e rettifiche deliberate.

La Raccolta sistematica è un repertorio pensato soprattutto per facilitare l’applicazione del diritto. La Raccolta ufficiale, invece, ha forza giuridica negativa, ciò significa che gli obblighi legali nascono soltanto con la pubblicazione degli atti normativi in tale raccolta (art. 8 LPubb). Dal 2016, non fa più stato la versione stampata della RU, bensì quella elettronica (art. 15 cpv. 2 LPubb).

Fonti