Ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità proposte critiche o reclami, senza che gliene derivi alcun pregiudizio.

I. Domande

Le domande rivolte all‘Assemblea federale concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni di vigilanza.

L’Assemblea federale tratta le domande restanti ad essa rivolte come petizioni.

II. Petizioni

Le petizioni vengono presentate per consulenza alle competenti commissioni di entrambe le Camere. In caso di sostegno, la commissione recepisce la petizione in un’iniziativa parlamentare o un intervento e decide di darle seguito (art. 127 LParl). La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se (art. 128 cpv. 1 LParl):

  • respinge la petizione;
  • constata che un’altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione;
  • ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione.

Se una petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell’ambito della trattazione di tale oggetto (art. 126 cpv. 2 primo per. LParl) e decide se presentare una proposta relativa all’oggetto in deliberazione (art. 126 cpv. 2 secondo per. LParl). La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l’oggetto è liquidato (art. 126 cpv. 2 terzo per. LParl).

I presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni (art. 126 cpv. 4 LParl) se l’obiettivo della petizione non può essere realizzato con un’iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta oppure se il suo contenuto è manifestamente fuorviante, querulomane od offensivo.

Non occorre una decisione concordante per le petizioni.

Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta (art. 126 cpv. 3 LParl).


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