I parlamentari possono chiedere di essere informati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale sugli affari della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, nella misura in cui sia necessario per l’esercizio del loro mandato parlamentare.

I parlamentari possono presentare le loro interrogazioni sotto forma di intervento (art. 125 LParl). Possono anche​, in base al loro diritto all'informazione, rivolgersi direttamente all’Amministrazione oppure incaricare i Servizi del Parlamento di chiedere all’Amministrazione informazioni o documentazione per loro conto mantenendo segreta la loro identità (art. 7 cpv. 1 LParl; art. 17 cpv. 3 OParl).

Il singolo parlamentare ha il diritto di essere informato dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione. Non ha tuttavia diritto a informazioni (art. 7 cpv. 2 LParl):

  • inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
  • classificate come confidenziali o segrete nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;
  • che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della sua Camera, che a sua volta cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale (art. 7 cpv. 3 LParl).

Diritti d’informazione parlamentari

 

I diritti d’informazione sono strutturati in un sistema a cascata: più si sale di livello e più sono estesi. Il primo livello è costituito dai dritti d'informazione dei deputati, il secondo dai diritti d’informazione delle commissioni tematiche, il terzo dai dritti d’informazione delle commissioni di vigilanza e il quarto dai diritti d’informazione delle delegazioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze) e della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI).

Panoramica dei diritti d'informazione delle commissioni secondo la legge sul Parlamento (PDF), in tedesco e francese.