I deputati sono vincolati al segreto d’ufficio.
Il segreto d’ufficio si applica alla loro attività ufficiale, quando vengono a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso (art. 8 ParlG).
Sono confidenziali anche le deliberazioni di tutte le
commissioni; in particolare, non si può divulgare la posizione assunta dai singoli commissari e il voto espresso in commissione (art. 47 cpv. 1 LParl). A prescindere dall'oggetto al quale il parere e il voto si riferiscono si garantisce così che il processo di formazione dell'opinione avvenga in un quadro protetto.
Contro i deputati può essere promossa un'azione
disciplinare (art. 13 cvp. 2 LParl) o penale (art. 320 CP) in caso di violazione del segreto d’ufficio.