​Gli interventi parlamentari sono strumenti con i quali i deputati, i gruppi parlamentari e le commissioni possono proporre provvedimenti o nuove disposizioni legislative e chiedere informazioni o rapporti. Gli interventi parlamentari sono di regola rivolti al Consiglio federale.

I. Generi di interventi

Sono interventi parlamentari la mozione, il postulato, l’interpellanza nonché l’interrogazione ordinaria e la domanda nell’ora delle domande (solo in Consiglio nazionale); l’iniziativa parlamentare non è un intervento in senso giuridico.

I.1. Mozione

Una mozione (Mo.) incarica il Consiglio federale di prendere un provvedimento o di presentare un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale (art. 120 cpv. 1 LParl). Deve essere accolta da entrambe le Camere (art. 121 LParl) affinché il Consiglio federale prenda il provvedimento richiesto o sottoponga all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo (art. 120 cpv. 2 LParl).

I.2. Postulato

Il postulato (Po.) incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito (art. 123 LParl). Il postulato è accolto se la Camera in cui è stato presentato lo approva (art. 124 cpv. 2 LParl). Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale (art. 124 cpv. 3 LParl).

I.3. Interpellanza

Con un'interpellanza (Ip.) il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione (art. 125 cpv. 1 LParl). Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). Se l’interpellanza viene dichiarata urgente dall’Ufficio del Consiglio (art. 125 cpv. 3 LParl; art. 30 cpv. 2 lett. a RCN; art. 26 cpv. 2 lett. a RCS), il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN; art. 26 cpv. 3 RCS).

L’autore di un’interpellanza può esprimersi sulla risposta ricevuta indicando se è soddisfatto o meno, o se lo è solo in parte, e può richiedere una discussione sulla risposta del Consiglio federale (art. 125 cpv. 4 LParl; art. 28 cpv. 4 RCN; art. 24 cpv. 3 RCS). Nella prassi, una tale discussione ha luogo solo in seno al Consiglio degli Stati; il Consiglio nazionale discute unicamente delle interpellanze dichiarate urgenti.

Se 75 deputati ne fanno domanda il più tardi all’inizio della terza seduta della sessione, si procede a un «dibattito d’attualità» in questa sessione (art. 30a RCN).

I.4. Interrogazione

Con un'interrogazione (I) il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione (art. 125 cpv. 1 LParl). Il Consiglio federale risponde all’interrogazione per scritto entro la sessione successiva (art. 125 cpv. 2 LParl). Se un’interrogazione è dichiarata urgente (art. 125 cpv. 3 LParl), il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione (art. 30 cpv. 3 RCN; art. 26 cpv. 3 RCS). Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale (art. 125 cpv. 5 LParl).

I.5. Ora delle domande

Le sedute che si tengono il lunedì della seconda e della terza settimana di sessione iniziano con un’ora delle domande (art. 31 cpv. 1 RCN), dedicata a questioni d’attualità che i deputati hanno presentato entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente (art. 31 cpv. 2 RCN). Se l’interrogante è presente in aula, il rappresentante del Consiglio federale risponde brevemente; l’interrogante può porre una pertinente domanda supplementare (art. 31 cpv. 4 RCN). L’ora delle domande può protrarsi fino a 90 minuti al massimo (art. 31 cpv. 1 RCN).

L’ora delle domande è praticata solo nel Consiglio nazionale.

II. Destinatario

Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale (art. 118 cpv. 2 LParl), ma possono rivolgersi anche

  • all’Ufficio della Camera in cui sono stati presentati se concernono il settore del diritto parlamentare (art. 118 cpv. 3 LParl);
  • ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze (art. 118 cpv. 4 LParl) e
  • all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza (art. 118 cpv. 4bis LParl).

Le mozioni ai tribunali della Confederazione e all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione sono escluse (art. 118 cpv. 4 e 4bis LParl) e le domande nell’ora delle domande sono di regola rivolte al Consiglio federale (art. 31 cpv. 4 RCN).

DescrizioneMo.Po.Ip.IOra Do. (CN)
Strumento con il quale …​viene conferito un mandato per adottare provvedimento o presentare un disegno di atto legislativo.​viene conferito un mandato per esaminare e riferire se è necessario adottare provvedimenti o elaborare un disegno di atto legislativo.si chiede un’informazione.si chiede un’informazione.​si chiede un’informazione.
Può essere presentato/a da …​un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.​un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.​un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.​un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.​un deputato, o un gruppo parlamentare.
Destinatario dell’intervento:il Consiglio federale o l’Ufficio del Consiglio.​il Consiglio federale, l’Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.​il Consiglio federale, l’Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.​il Consiglio federale, l’Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.​il Consiglio federale.
Per essere trasmesso/a, necessita …​dell’approvazione delle due Camere.dell’approvazione della Camera in cui è stato presentato.di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo la presentazione. di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo la presentazione. ​di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo la presentazione.
 
Prima di essere trasmesso/a, …
​il destinatario propone di approvarla e respingerla. il destinatario propone di approvarla e respingerla. -​-​-
Trattazione nelle Camere:​entrambe le Camere deliberano se trasmettere o no la mozione. Se è adempiuta, la mozione viene tolta dal ruolo. ​la Camera in cui è stato presentato il postulato delibera se trasmetterlo o no. Se è adempiuto, il postulato viene tolto dal ruolo.​l’interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale e/o chiedere una discussione; la Camera può rifiutare di discutere l’interpellanza.la Camera non tratta l’interrogazione e la risposta del Consiglio federale.
se l’interrogante è presente in aula durante l’ora delle domande, il rappresentante del Consiglio federale risponde. L’interrogante può porre una pertinente domanda supplementare.
Dichiarazione urgente
​non è possibile​non è possibileL’Ufficio del Consiglio può dichiarare un’interpellanza urgente di modo che questa venga trattata nella stessa sessione.​Il presidente del Consiglio (CN) / l’Ufficio del Consiglio (CE) può dichiarare un’interrogazione urgente di modo che la risposta venga data nella stessa sessione.​-